ART. 11. 
                            (Rendiconti). 
 
1. Il  rendiconto  generale  dell'Amministrazione  dello  Stato  e  i
rendiconti  delle  Amministrazioni  e  delle  Aziende  autonome   per
l'esercizio 2011 sono approvati nelle risultanze di cui ai precedenti
articoli. 
 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
 
    Data a Roma, addi' 16 ottobre 2012 
 
                             NAPOLITANO 
 
 
                                  Monti, Presidente del Consiglio dei
                                  Ministri 
 
                                  Grilli,  Ministro  dell'economia  e
                                  delle finanze 
 
 
Visto, il Guardasigilli: Severino 
 
          Avvertenza: 
 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
          Note all'art. 5: 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  28  della  legge  31
          dicembre 2009, n. 196  (Legge  di  contabilita'  e  finanza
          pubblica): 
              «Art. 28 (Fondo di riserva per le spese impreviste).  -
          In vigore dal 1° gennaio 2010. 
              1.   Nello   stato   di   previsione   del    Ministero
          dell'economia e delle finanze  e'  istituito,  nella  parte
          corrente, un "fondo di riserva per le spese impreviste" per
          provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni  di
          bilancio, che non riguardino le spese di cui all'art. 26  e
          che, comunque, non impegnino i bilanci futuri con carattere
          di continuita'. 
              2. Il trasferimento di somme dal fondo di cui al  comma
          1 e  la  loro  corrispondente  iscrizione  ai  capitoli  di
          bilancio  hanno  luogo  mediante   decreti   del   Ministro
          dell'economia e delle finanze, da registrare alla Corte dei
          conti, e riguardano sia  le  dotazioni  di  competenza  sia
          quelle di cassa dei capitoli interessati. 
              3. Allo stato di previsione della spesa  del  Ministero
          dell'economia e delle finanze  e'  allegato  un  elenco  da
          approvare,  con  apposito  articolo,  con  la   legge   del
          bilancio, delle spese per le quali si  puo'  esercitare  la
          facolta' di cui al comma 2. 
              4. Alla legge di approvazione del  rendiconto  generale
          dello Stato e' allegato un elenco dei  decreti  di  cui  al
          comma 2, con le indicazioni dei motivi per i  quali  si  e'
          proceduto ai prelevamenti dal  fondo  di  cui  al  presente
          articolo.».