ART. 11. (Rendiconti). 1. Il rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato e i rendiconti delle Amministrazioni e delle Aziende autonome per l'esercizio 2011 sono approvati nelle risultanze di cui ai precedenti articoli. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 16 ottobre 2012 NAPOLITANO Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri Grilli, Ministro dell'economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Severino
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note all'art. 5: - Si riporta il testo dell'art. 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilita' e finanza pubblica): «Art. 28 (Fondo di riserva per le spese impreviste). - In vigore dal 1° gennaio 2010. 1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito, nella parte corrente, un "fondo di riserva per le spese impreviste" per provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio, che non riguardino le spese di cui all'art. 26 e che, comunque, non impegnino i bilanci futuri con carattere di continuita'. 2. Il trasferimento di somme dal fondo di cui al comma 1 e la loro corrispondente iscrizione ai capitoli di bilancio hanno luogo mediante decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da registrare alla Corte dei conti, e riguardano sia le dotazioni di competenza sia quelle di cassa dei capitoli interessati. 3. Allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze e' allegato un elenco da approvare, con apposito articolo, con la legge del bilancio, delle spese per le quali si puo' esercitare la facolta' di cui al comma 2. 4. Alla legge di approvazione del rendiconto generale dello Stato e' allegato un elenco dei decreti di cui al comma 2, con le indicazioni dei motivi per i quali si e' proceduto ai prelevamenti dal fondo di cui al presente articolo.».