Art. 3 Stato di previsione del Ministero dell'interno e disposizioni relative 1. All'articolo 8 della legge 12 novembre 2011, n. 184, dopo il comma 10 e' aggiunto il seguente: «10-bis. Al fine di reperire le risorse occorrenti per il finanziamento dei programmi di rimpatrio volontario e assistito verso il Paese di origine o di provenienza di cittadini di Paesi terzi, ai sensi dell'articolo 14-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, le occorrenti variazioni compensative di bilancio, anche tra missioni e programmi diversi, allo stato di previsione del Ministero dell'interno».
Note all'art. 3: - Si riporta il testo dell'art. 8 della citata legge n. 184 del 2011, come modificato dalla presente legge: «Art. 8 (Stato di previsione del Ministero dell'interno e disposizioni relative). - 1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'interno, per l'anno finanziario 2012, in conformita' all'annesso stato di previsione (tabella n. 8). 2. Le somme versate dal CONI nell'ambito della voce "entrate derivanti da servizi resi dalle Amministrazioni statali" dello stato di previsione dell'entrata sono riassegnate, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, per le spese relative all'educazione fisica, all'attivita' sportiva e alla costruzione, completamento e adattamento di infrastrutture sportive concernenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del programma "prevenzione dal rischio e soccorso pubblico", nell'ambito della missione "soccorso civile" dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2012. 3. Nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'interno, sono indicate le spese per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 2012, prelevamenti dal fondo a disposizione per la Pubblica sicurezza, di cui all'art. 1 della legge 12 dicembre 1969, n. 1001, iscritto nel programma "pianificazione e coordinamento Forze di polizia", nell'ambito della missione "ordine pubblico e sicurezza". 4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni compensative di bilancio anche tra i titoli della spesa dello stato di previsione del Ministero dell'interno, occorrenti per l'attuazione delle disposizioni recate dall'art. 61 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, dall'art. 10, comma 11, della legge 13 maggio 1999, n. 133, e successive modificazioni, e dall'art. 8, comma 5, della legge 3 maggio 1999, n. 124, relative ai trasferimenti erariali agli enti locali. 5. In relazione all'art. 1, comma 1328, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al fine di ridurre il costo a carico dello Stato del servizio antincendi negli aeroporti, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a riassegnare, con propri decreti, nello stato di previsione del Ministero dell'interno le somme versate all'entrata del bilancio dello Stato in applicazione delle disposizioni di cui al citato comma 1328 dell'art. 1 della legge n. 296 del 2006. 6. Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle entrate del Fondo edifici di culto, nonche' l'impegno e il pagamento delle spese, relative all'anno finanziario 2012, in conformita' agli stati di previsione annessi a quello del Ministero dell'interno (appendice n. 1). 7. Per gli effetti di cui all'art. 26 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono considerate spese obbligatorie del bilancio del Fondo edifici di culto quelle indicate nell'elenco n. 1, annesso al bilancio predetto. 8. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, le occorrenti variazioni, in termini di competenza e di cassa, negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo edifici di culto per l'anno finanziario 2012, conseguenti alle somme prelevate dal conto corrente infruttifero di tesoreria intestato al predetto Fondo, per far fronte alle esigenze derivanti dall'attuazione degli articoli 55 e 69 della legge 20 maggio 1985, n. 222. 9. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato, a trasferire, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, agli stati di previsione dei Ministeri interessati le risorse iscritte nel capitolo 2313, istituito nell'ambito del programma "garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale" della missione "immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti" dello stato di previsione del Ministero dell'interno, e nel capitolo 2872, istituito nell'ambito del programma "pianificazione e coordinamento Forze di polizia" della missione "ordine pubblico e sicurezza" del medesimo stato di previsione, in attuazione dell'art. 1, comma 562, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dell'art. 34 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e dell'art. 2, comma 106, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 10. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni compensative di bilancio anche tra i titoli della spesa dello stato di previsione del Ministero dell'interno, occorrenti per l'attuazione delle disposizioni recate dai decreti legislativi 14 marzo 2011, n. 23 e 6 maggio 2011, n. 68, in materia di federalismo fiscale municipale e di autonomia di entrata delle province. 10-bis. Al fine di reperire le risorse occorrenti per il finanziamento dei programmi di rimpatrio volontario e assistito verso il Paese di origine o di provenienza di cittadini di Paesi terzi, ai sensi dell'art. 14-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, le occorrenti variazioni compensative di bilancio, anche tra missioni e programmi diversi, allo stato di previsione del Ministero dell'interno.».