Art. 3 
 
 
           Stato di previsione del Ministero dell'interno 
                       e disposizioni relative 
 
  1. All'articolo 8 della legge 12 novembre 2011,  n.  184,  dopo  il
comma 10 e' aggiunto il seguente: 
  «10-bis.  Al  fine  di  reperire  le  risorse  occorrenti  per   il
finanziamento dei programmi di rimpatrio volontario e assistito verso
il Paese di origine o di provenienza di cittadini di Paesi terzi,  ai
sensi  dell'articolo  14-ter  del  testo  unico  di  cui  al  decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e  successive  modificazioni,  il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato  ad  apportare,
con  propri  decreti,  su  proposta  del  Ministro  dell'interno,  le
occorrenti variazioni compensative di bilancio, anche tra missioni  e
programmi  diversi,  allo   stato   di   previsione   del   Ministero
dell'interno». 
 
          Note all'art. 3: 
              - Si riporta il testo dell'art. 8 della citata legge n.
          184 del 2011, come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 8 (Stato di previsione del Ministero dell'interno
          e disposizioni relative). - 1. Sono autorizzati l'impegno e
          il pagamento delle spese del  Ministero  dell'interno,  per
          l'anno finanziario 2012, in conformita'  all'annesso  stato
          di previsione (tabella n. 8). 
              2. Le somme versate dal  CONI  nell'ambito  della  voce
          "entrate derivanti da servizi  resi  dalle  Amministrazioni
          statali"  dello  stato  di  previsione  dell'entrata   sono
          riassegnate, con decreti del Ministro dell'economia e delle
          finanze,  per  le  spese  relative  all'educazione  fisica,
          all'attivita' sportiva e alla costruzione, completamento  e
          adattamento di infrastrutture sportive concernenti il Corpo
          nazionale dei vigili del fuoco, del programma  "prevenzione
          dal  rischio  e  soccorso  pubblico",   nell'ambito   della
          missione "soccorso civile" dello stato  di  previsione  del
          Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2012. 
              3. Nell'elenco n. 1, annesso allo stato  di  previsione
          del Ministero dell'interno, sono indicate le spese  per  le
          quali possono effettuarsi,  per  l'anno  finanziario  2012,
          prelevamenti dal  fondo  a  disposizione  per  la  Pubblica
          sicurezza, di cui all'art. 1 della legge 12 dicembre  1969,
          n.  1001,  iscritto   nel   programma   "pianificazione   e
          coordinamento Forze di polizia", nell'ambito della missione
          "ordine pubblico e sicurezza". 
              4.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze   e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni
          compensative di bilancio anche tra  i  titoli  della  spesa
          dello  stato  di  previsione  del  Ministero  dell'interno,
          occorrenti  per  l'attuazione  delle  disposizioni   recate
          dall'art. 61 del decreto legislativo 15 dicembre  1997,  n.
          446, e successive modificazioni, dall'art.  10,  comma  11,
          della  legge  13  maggio  1999,  n.   133,   e   successive
          modificazioni, e dall'art. 8, comma 5, della legge 3 maggio
          1999, n. 124, relative ai trasferimenti erariali agli  enti
          locali. 
              5. In relazione all'art. 1, comma 1328, della legge  27
          dicembre 2006, n. 296, al fine di ridurre il costo a carico
          dello Stato del servizio  antincendi  negli  aeroporti,  il
          Ministro dell'economia e delle  finanze  e'  autorizzato  a
          riassegnare, con propri decreti, nello stato di  previsione
          del Ministero dell'interno le somme versate all'entrata del
          bilancio dello Stato in applicazione delle disposizioni  di
          cui al citato comma 1328 dell'art. 1 della legge n. 296 del
          2006. 
              6. Sono autorizzati l'accertamento  e  la  riscossione,
          secondo le leggi in vigore, delle entrate del Fondo edifici
          di culto, nonche' l'impegno e  il  pagamento  delle  spese,
          relative all'anno finanziario  2012,  in  conformita'  agli
          stati  di  previsione  annessi  a  quello   del   Ministero
          dell'interno (appendice n. 1). 
              7. Per gli effetti di cui all'art. 26  della  legge  31
          dicembre 2009, n. 196, sono considerate spese  obbligatorie
          del bilancio del Fondo edifici  di  culto  quelle  indicate
          nell'elenco n. 1, annesso al bilancio predetto. 
              8.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze   e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti,  su  proposta
          del Ministro dell'interno,  le  occorrenti  variazioni,  in
          termini di competenza e di cassa, negli stati di previsione
          dell'entrata e della spesa del Fondo edifici di  culto  per
          l'anno finanziario 2012, conseguenti alle  somme  prelevate
          dal conto corrente infruttifero di tesoreria  intestato  al
          predetto Fondo, per  far  fronte  alle  esigenze  derivanti
          dall'attuazione degli articoli  55  e  69  della  legge  20
          maggio 1985, n. 222. 
              9.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze   e'
          autorizzato, a trasferire, con propri decreti, su  proposta
          del Ministro dell'interno, agli  stati  di  previsione  dei
          Ministeri interessati  le  risorse  iscritte  nel  capitolo
          2313, istituito nell'ambito  del  programma  "garanzia  dei
          diritti  e  interventi  per  lo  sviluppo  della   coesione
          sociale"  della  missione  "immigrazione,   accoglienza   e
          garanzia  dei  diritti"  dello  stato  di  previsione   del
          Ministero dell'interno,  e  nel  capitolo  2872,  istituito
          nell'ambito del programma "pianificazione  e  coordinamento
          Forze  di  polizia"  della  missione  "ordine  pubblico   e
          sicurezza" del medesimo stato di previsione, in  attuazione
          dell'art. 1, comma 562, della legge 23  dicembre  2005,  n.
          266, dell'art. 34 del decreto-legge  1°  ottobre  2007,  n.
          159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre
          2007, n. 222, e dell'art. 2,  comma  106,  della  legge  24
          dicembre 2007, n. 244. 
              10.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni
          compensative di bilancio anche tra  i  titoli  della  spesa
          dello  stato  di  previsione  del  Ministero  dell'interno,
          occorrenti per l'attuazione delle disposizioni  recate  dai
          decreti legislativi 14 marzo 2011, n. 23 e 6  maggio  2011,
          n. 68, in materia di federalismo fiscale  municipale  e  di
          autonomia di entrata delle province. 
              10-bis. Al fine di reperire le risorse  occorrenti  per
          il finanziamento dei programmi di  rimpatrio  volontario  e
          assistito verso il Paese di origine  o  di  provenienza  di
          cittadini di Paesi terzi, ai  sensi  dell'art.  14-ter  del
          testo unico di cui al decreto legislativo 25  luglio  1998,
          n.   286,   e   successive   modificazioni,   il   Ministro
          dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad  apportare,
          con propri decreti, su proposta del Ministro  dell'interno,
          le occorrenti variazioni compensative  di  bilancio,  anche
          tra missioni e programmi diversi, allo stato di  previsione
          del Ministero dell'interno.».