Art. 4 Modifica all'articolo 17 della legge 12 novembre 2011, n. 184 1. All'articolo 17 della legge 12 novembre 2011, n. 184, dopo il comma 20 e' aggiunto il seguente: «20-bis. Le risorse finanziarie iscritte nei fondi per il finanziamento di assegni una tantum in favore del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all'articolo 8, comma 11-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono ripartite con decreti del Ministro competente». La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 16 ottobre 2012 NAPOLITANO Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri Grilli, Ministro dell'economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Severino
Note all'art. 4: - Si riporta il testo dell'art. 17 della citata legge n. 184 del 2011, come modificato dalla presente legge: «Art. 17 (Disposizioni diverse). - 1. In relazione all'accertamento dei residui di entrata e di spesa per i quali non esistono nel bilancio di previsione i corrispondenti capitoli nell'ambito dei programmi interessati, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad istituire gli occorrenti capitoli nei pertinenti programmi con propri decreti da comunicare alla Corte dei conti. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a trasferire, con propri decreti, in termini di residui, competenza e cassa, dal "Fondo per i programmi regionali di sviluppo" del programma "politiche per lo sviluppo economico ed il miglioramento istituzionale delle aree sottoutilizzate" dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per l'anno finanziario 2012 ai pertinenti programmi dei Ministeri interessati, le quote da attribuire alle regioni a statuto speciale, ai sensi del quinto comma dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, in termini di competenza e di cassa, le variazioni compensative di bilancio occorrenti per l'attuazione di quanto disposto dall'art. 13 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, concernente disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria. 4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a trasferire, in termini di competenza e di cassa, con propri decreti, su proposta dei Ministri interessati, le disponibilita' esistenti su altri programmi degli stati di previsione delle amministrazioni competenti a favore di appositi programmi destinati all'attuazione di interventi cofinanziati dalla Unione europea. 5. In relazione ai provvedimenti di riordino delle amministrazioni pubbliche, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, comunicati alle Commissioni parlamentari competenti, le variazioni di bilancio in termini di residui, competenza e cassa, l'istituzione, la modifica e la soppressione di programmi. 6. Su proposta del Ministro competente, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da comunicare alle Commissioni parlamentari competenti, negli stati di previsione della spesa che nell'esercizio finanziario 2011 e in quello in corso siano stati interessati dai processi di ristrutturazione di cui al comma 5, nonche' da quelli previsti da altre normative vigenti, possono essere effettuate variazioni compensative, in termini di residui, di competenza e di cassa, tra i capitoli di natura rimodulabile dei programmi, fatta eccezione per le autorizzazioni di spesa direttamente regolate con legge, nonche' tra capitoli di programmi dello stesso stato di previsione limitatamente alle spese di funzionamento per oneri relativi a movimenti di personale e per quelli strettamente connessi con la operativita' delle amministrazioni. 7. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio connesse con l'attuazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente dalle Amministrazioni dello Stato, stipulati ai sensi dell'art. 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonche' degli accordi sindacali e dei provvedimenti di concertazione, adottati ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, per quanto concerne il trattamento economico fondamentale e accessorio del personale interessato. 8. Le risorse finanziarie relative ai fondi destinati all'incentivazione del personale civile dello Stato, delle Forze armate, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dei Corpi di polizia, nonche' quelli per la corresponsione del trattamento economico accessorio del personale dirigenziale, non utilizzate alla chiusura dell'esercizio, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'utilizzazione dei predetti fondi conservati. 9. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, negli stati di previsione delle amministrazioni statali interessate, delle somme rimborsate dalla Commissione europea per spese sostenute dalle amministrazioni medesime a carico dei pertinenti programmi dei rispettivi stati di previsione, affluite al fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, e successivamente versate all'entrata del bilancio dello Stato. 10. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, variazioni di bilancio negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, occorrenti per l'attuazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri emanati in relazione all'art. 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, e ai decreti legislativi concernenti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della suddetta legge 15 marzo 1997, n. 59. 11. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, nei pertinenti programmi degli stati di previsione delle amministrazioni interessate, le variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, concernente disposizioni in materia di federalismo fiscale, a norma dell'art. 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133. 12. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra lo stanziamento di bilancio relativo al "Fondo occorrente per l'attuazione dell'ordinamento regionale delle regioni a statuto speciale" (capitolo 2797) e quello relativo alla "Devoluzione alle regioni a statuto speciale del gettito di entrate erariali alle stesse spettanti in quota fissa" (capitolo 2790) dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, in relazione alla determinazione delle quote di tributi erariali spettanti alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dei rispettivi statuti di autonomia. 13. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2012, delle somme versate all'entrata a titolo di contribuzione alle spese di gestione degli asili nido istituiti presso le amministrazioni statali ai sensi dell'art. 70, comma 5, della legge 28 dicembre 2001, n. 448. 14. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, nell'ambito di ciascuno stato di previsione dei Ministeri, le variazioni compensative di bilancio tra i capitoli interessati al pagamento delle competenze fisse e accessorie mediante ordini collettivi di pagamento (cedolino unico) ai sensi dell'art. 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. 15. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, le variazioni di bilancio compensative occorrenti per l'attuazione dell'art. 14, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. 16. In relazione alla disposizione di cui all'art. 2, comma 1-ter, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, concernente la razionalizzazione dell'assetto organizzativo dell'amministrazione economico-finanziaria ed il potenziamento dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato in attesa della sua trasformazione in Agenzia fiscale, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio. 17. In relazione alla disposizione di cui all'art. 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, concernente l'istituzione del Fondo unico destinato alle spese per canoni di locazione di immobili assegnati alle Amministrazioni statali, il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle effettive situazioni locative in essere, e' autorizzato ad effettuare, con propri decreti, su proposta dei Ministri interessati, variazioni compensative, in termini di competenza e cassa, tra lo stanziamento del "Fondo unico destinato alle spese per canoni di locazione di immobili assegnati alle Amministrazioni statali", gli stanziamenti relativi alle spese per fitto locali ed oneri accessori iscritti negli stati di previsione delle amministrazioni competenti riferiti alle spese direttamente sostenute dalle Amministrazioni medesime e quelli relativi alle somme da assegnare all'Agenzia del demanio per le spese da sostenere, da parte della stessa, quale conduttore unico di locazione. 18. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dei Ministri interessati, e' autorizzato a ripartire con propri decreti, per l'anno 2012, tra gli stati di previsione dei Ministeri, il fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito della missione "fondi da ripartire", programma "fondi da assegnare", in relazione alle risorse da assegnare alle pubbliche amministrazioni, a fronte degli oneri da sostenere per gli accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti dal servizio per malattia effettuati dalle aziende sanitarie locali ai sensi dell'art. 17, comma 5, lettera a), del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. 19. In attuazione dell'art. 12, commi da 2 a 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che attribuisce all'Agenzia del demanio le decisioni di spesa relative agli interventi manutentori degli immobili in uso alle Amministrazioni dello Stato, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad effettuare, con propri decreti, su proposta dei Ministri interessati, variazioni compensative, in termini di competenza e cassa, tra gli stanziamenti dei capitoli degli stati di previsione di ciascun Ministero relativi alle spese per interventi manutentivi a carattere ordinario e straordinario. 20. In attuazione dell'art. 30, comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni compensative, in termini di competenza e cassa, tra gli stanziamenti dei capitoli degli stati di previsione dei Ministeri delle spese per interessi passivi e per rimborso di passivita' finanziarie relative ad operazioni di mutui il cui onere di ammortamento e' posto a carico dello Stato. 20-bis. Le risorse finanziarie iscritte nei fondi per il finanziamento di assegni una tantum in favore del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all'art. 8, comma 11-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono ripartite con decreti del Ministro competente.».