Art. 4 
 
 
                Modifica all'articolo 17 della legge 
                      12 novembre 2011, n. 184 
 
  1. All'articolo 17 della legge 12 novembre 2011, n.  184,  dopo  il
comma 20 e' aggiunto il seguente: 
  «20-bis.  Le  risorse  finanziarie  iscritte  nei  fondi   per   il
finanziamento di assegni una tantum in  favore  del  personale  delle
Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco di cui all'articolo 8, comma 11-bis, del  decreto-legge  31
maggio 2010, n. 78, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  30
luglio  2010,  n.  122,  sono  ripartite  con  decreti  del  Ministro
competente». 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
 
    Data a Roma, addi' 16 ottobre 2012 
 
                             NAPOLITANO 
 
 
                                  Monti, Presidente del Consiglio dei
                                  Ministri 
 
                                  Grilli,  Ministro  dell'economia  e
                                  delle finanze 
 
 
Visto, il Guardasigilli: Severino 
 
 
          Note all'art. 4: 
              - Si riporta il testo dell'art. 17 della  citata  legge
          n. 184 del 2011, come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 17 (Disposizioni  diverse).  -  1.  In  relazione
          all'accertamento dei residui di entrata e di  spesa  per  i
          quali  non  esistono   nel   bilancio   di   previsione   i
          corrispondenti   capitoli   nell'ambito    dei    programmi
          interessati, il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'
          autorizzato  ad  istituire  gli  occorrenti  capitoli   nei
          pertinenti programmi con propri decreti da comunicare  alla
          Corte dei conti. 
              2.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze   e'
          autorizzato a trasferire, con propri decreti, in termini di
          residui, competenza e cassa, dal  "Fondo  per  i  programmi
          regionali di sviluppo"  del  programma  "politiche  per  lo
          sviluppo economico ed il miglioramento istituzionale  delle
          aree  sottoutilizzate"  dello  stato  di   previsione   del
          Ministero dello sviluppo economico per  l'anno  finanziario
          2012 ai pertinenti programmi dei Ministeri interessati,  le
          quote da attribuire alle regioni  a  statuto  speciale,  ai
          sensi del  quinto  comma  dell'art.  126  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. 
              3.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze   e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, in termini di
          competenza  e  di  cassa,  le  variazioni  compensative  di
          bilancio occorrenti per  l'attuazione  di  quanto  disposto
          dall'art.  13  della  legge  5  agosto  1981,  n.  416,   e
          successive  modificazioni,  concernente  disciplina   delle
          imprese editrici e provvidenze per l'editoria. 
              4.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze   e'
          autorizzato a trasferire, in termini  di  competenza  e  di
          cassa,  con  propri  decreti,  su  proposta  dei   Ministri
          interessati, le disponibilita' esistenti su altri programmi
          degli stati di previsione delle amministrazioni  competenti
          a favore di appositi programmi destinati all'attuazione  di
          interventi cofinanziati dalla Unione europea. 
              5. In relazione  ai  provvedimenti  di  riordino  delle
          amministrazioni  pubbliche,  il  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri
          decreti,   comunicati   alle    Commissioni    parlamentari
          competenti,  le  variazioni  di  bilancio  in  termini   di
          residui, competenza e cassa, l'istituzione, la  modifica  e
          la soppressione di programmi. 
              6. Su proposta del Ministro competente, con decreti del
          Ministro dell'economia e delle finanze, da comunicare  alle
          Commissioni  parlamentari  competenti,   negli   stati   di
          previsione della spesa che nell'esercizio finanziario  2011
          e in quello in corso siano stati interessati  dai  processi
          di ristrutturazione di cui al comma 5,  nonche'  da  quelli
          previsti  da  altre  normative  vigenti,   possono   essere
          effettuate variazioni compensative, in termini di  residui,
          di  competenza  e  di  cassa,  tra  i  capitoli  di  natura
          rimodulabile  dei  programmi,  fatta   eccezione   per   le
          autorizzazioni di spesa direttamente  regolate  con  legge,
          nonche' tra capitoli di programmi  dello  stesso  stato  di
          previsione limitatamente alle spese  di  funzionamento  per
          oneri relativi  a  movimenti  di  personale  e  per  quelli
          strettamente   connessi   con   la    operativita'    delle
          amministrazioni. 
              7.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze   e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni
          di  bilancio  connesse  con  l'attuazione   dei   contratti
          collettivi nazionali di  lavoro  del  personale  dipendente
          dalle  Amministrazioni  dello  Stato,  stipulati  ai  sensi
          dell'art. 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
          e successive modificazioni, nonche' degli accordi sindacali
          e dei provvedimenti di  concertazione,  adottati  ai  sensi
          dell'art. 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195,
          e  successive  modificazioni,  per   quanto   concerne   il
          trattamento  economico  fondamentale   e   accessorio   del
          personale interessato. 
              8. Le risorse finanziarie relative ai  fondi  destinati
          all'incentivazione del personale civile dello Stato,  delle
          Forze armate, del Corpo nazionale dei vigili  del  fuoco  e
          dei Corpi di polizia, nonche' quelli per la  corresponsione
          del  trattamento   economico   accessorio   del   personale
          dirigenziale, non utilizzate alla chiusura  dell'esercizio,
          sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate
          nell'esercizio  successivo.  Il  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri
          decreti,  le  variazioni   di   bilancio   occorrenti   per
          l'utilizzazione dei predetti fondi conservati. 
              9.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze   e'
          autorizzato  a  provvedere,  con   propri   decreti,   alla
          riassegnazione,   negli   stati   di    previsione    delle
          amministrazioni statali interessate, delle somme rimborsate
          dalla  Commissione  europea  per  spese   sostenute   dalle
          amministrazioni medesime a carico dei pertinenti  programmi
          dei rispettivi stati di previsione, affluite  al  fondo  di
          rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987,  n.
          183, e successivamente  versate  all'entrata  del  bilancio
          dello Stato. 
              10.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, variazioni di
          bilancio negli stati di  previsione  delle  amministrazioni
          interessate, occorrenti per l'attuazione  dei  decreti  del
          Presidente del Consiglio dei Ministri emanati in  relazione
          all'art. 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59,  e  successive
          modificazioni, e  ai  decreti  legislativi  concernenti  il
          conferimento di funzioni  e  compiti  amministrativi  dello
          Stato alle regioni e agli enti locali,  in  attuazione  del
          capo I della suddetta legge 15 marzo 1997, n. 59. 
              11.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato  ad  apportare,   con   propri   decreti,   nei
          pertinenti  programmi  degli  stati  di  previsione   delle
          amministrazioni  interessate,  le  variazioni  di  bilancio
          occorrenti per l'applicazione del  decreto  legislativo  18
          febbraio 2000, n. 56, concernente disposizioni  in  materia
          di federalismo fiscale, a norma dell'art. 10 della legge 13
          maggio 1999, n. 133. 
              12.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato ad effettuare, con propri  decreti,  variazioni
          compensative, in termini di competenza e di cassa,  tra  lo
          stanziamento di bilancio relativo al "Fondo occorrente  per
          l'attuazione dell'ordinamento  regionale  delle  regioni  a
          statuto speciale" (capitolo 2797) e  quello  relativo  alla
          "Devoluzione alle regioni a statuto speciale del gettito di
          entrate erariali alle  stesse  spettanti  in  quota  fissa"
          (capitolo 2790) dello stato  di  previsione  del  Ministero
          dell'economia  e   delle   finanze,   in   relazione   alla
          determinazione delle quote di  tributi  erariali  spettanti
          alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di
          Trento e di Bolzano, ai sensi  dei  rispettivi  statuti  di
          autonomia. 
              13.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato  a  provvedere,  con   propri   decreti,   alla
          riassegnazione   negli   stati    di    previsione    delle
          amministrazioni interessate, per l'anno  finanziario  2012,
          delle somme versate all'entrata a titolo  di  contribuzione
          alle spese di gestione degli asili nido istituiti presso le
          amministrazioni statali ai sensi  dell'art.  70,  comma  5,
          della legge 28 dicembre 2001, n. 448. 
              14.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato ad apportare, con propri  decreti,  nell'ambito
          di  ciascuno  stato  di  previsione   dei   Ministeri,   le
          variazioni  compensative  di  bilancio   tra   i   capitoli
          interessati  al  pagamento   delle   competenze   fisse   e
          accessorie  mediante   ordini   collettivi   di   pagamento
          (cedolino unico) ai sensi dell'art.  2,  comma  197,  della
          legge 23 dicembre 2009, n. 191. 
              15.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti,  negli  stati
          di  previsione  delle   amministrazioni   interessate,   le
          variazioni  di   bilancio   compensative   occorrenti   per
          l'attuazione dell'art. 14, comma 2,  del  decreto-legge  31
          maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 30 luglio 2010, n. 122. 
              16. In relazione alla disposizione di cui  all'art.  2,
          comma 1-ter,  del  decreto-legge  25  marzo  2010,  n.  40,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio  2010,
          n.  73,  concernente  la   razionalizzazione   dell'assetto
          organizzativo dell'amministrazione economico-finanziaria ed
          il potenziamento dell'Amministrazione autonoma dei monopoli
          di Stato in attesa  della  sua  trasformazione  in  Agenzia
          fiscale, il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato  a  provvedere,  con   propri   decreti,   alle
          occorrenti variazioni di bilancio. 
              17. In relazione alla disposizione di cui  all'art.  2,
          comma  222,  della  legge  23  dicembre  2009,  n.  191,  e
          successive  modificazioni,  concernente  l'istituzione  del
          Fondo unico destinato alle spese per canoni di locazione di
          immobili  assegnati  alle   Amministrazioni   statali,   il
          Ministro dell'economia e delle finanze,  sulla  base  delle
          effettive situazioni locative in essere, e' autorizzato  ad
          effettuare, con propri decreti, su  proposta  dei  Ministri
          interessati,  variazioni  compensative,   in   termini   di
          competenza e cassa, tra lo stanziamento  del  "Fondo  unico
          destinato alle spese per canoni di  locazione  di  immobili
          assegnati alle Amministrazioni statali",  gli  stanziamenti
          relativi alle spese per fitto  locali  ed  oneri  accessori
          iscritti negli stati di  previsione  delle  amministrazioni
          competenti riferiti alle spese direttamente sostenute dalle
          Amministrazioni medesime e quelli relativi  alle  somme  da
          assegnare  all'Agenzia  del  demanio  per   le   spese   da
          sostenere, da parte della stessa, quale conduttore unico di
          locazione. 
              18. Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  su
          proposta  dei  Ministri  interessati,  e'   autorizzato   a
          ripartire con propri decreti,  per  l'anno  2012,  tra  gli
          stati di previsione dei Ministeri, il fondo iscritto  nello
          stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze, nell'ambito della missione "fondi  da  ripartire",
          programma "fondi da assegnare", in relazione  alle  risorse
          da assegnare alle pubbliche amministrazioni, a fronte degli
          oneri da sostenere per gli accertamenti  medico-legali  sui
          dipendenti assenti dal  servizio  per  malattia  effettuati
          dalle aziende sanitarie locali ai sensi dell'art. 17, comma
          5, lettera a), del decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,
          n. 111. 
              19. In attuazione dell'art. 12, commi da  2  a  7,  del
          decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 15  luglio  2011,  n.  111,  che
          attribuisce all'Agenzia del demanio le decisioni  di  spesa
          relative agli interventi manutentori degli immobili in  uso
          alle Amministrazioni dello Stato, il Ministro dell'economia
          e delle finanze e' autorizzato ad  effettuare,  con  propri
          decreti, su proposta dei Ministri  interessati,  variazioni
          compensative, in termini di competenza  e  cassa,  tra  gli
          stanziamenti dei capitoli  degli  stati  di  previsione  di
          ciascun  Ministero  relativi  alle  spese  per   interventi
          manutentivi a carattere ordinario e straordinario. 
              20. In attuazione dell'art. 30, comma 4, della legge 31
          dicembre 2009, n. 196, il Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
          variazioni compensative, in termini di competenza e  cassa,
          tra gli stanziamenti dei capitoli degli stati di previsione
          dei Ministeri delle  spese  per  interessi  passivi  e  per
          rimborso di passivita' finanziarie relative  ad  operazioni
          di mutui il cui onere di ammortamento  e'  posto  a  carico
          dello Stato. 
              20-bis. Le risorse finanziarie iscritte nei  fondi  per
          il finanziamento  di  assegni  una  tantum  in  favore  del
          personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e  del
          Corpo nazionale dei vigili del fuoco  di  cui  all'art.  8,
          comma 11-bis, del decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,
          n.  122,  sono   ripartite   con   decreti   del   Ministro
          competente.».