Art. 11 
 
Violazione degli obblighi in materia di immissione sul mercato e  uso
  di fertilizzanti organici e ammendanti derivanti  dall'articolo  32
  del regolamento (CE) n. 1069/2009 
  1.  Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  gli  operatori  che
immettono sul mercato e usano fertilizzanti  organici  e  ammendanti,
senza  rispettare  le  prescrizioni  di  cui  all'articolo   32   del
regolamento (CE) n. 1069/2009 ovvero senza osservare  quelle  di  cui
all'allegato XI del regolamento (UE) n. 142/2011, sono soggetti  alla
sanzione amministrativa pecuniaria del  pagamento  di  una  somma  da
4.000 euro a 40.000 euro. 
  2. Sono fatte  salve  le  eventuali  deroghe  autorizzate  a  norma
dell'allegato XI del regolamento (UE) n. 142/2011. 
 
          Note all'art. 11: 
              -  Per  i  riferimenti  al  citato   Regolamento   (CE)
          1069/2009, si vedano le note alle premesse. 
              - Per i  riferimenti  al  citato  Regolamento  (UE)  n.
          142/2011, si vedano le note alle premesse.