Art. 12 
 
Violazione degli obblighi in materia di immissione sul mercato e  uso
  di altri prodotti derivati previsti dagli articoli 35, 36, 37, 38 e
  39 del regolamento (CE) n. 1069/2009 
  1. Salvo che il fatto costituisca  reato,  gli  operatori  che  non
rispettano le prescrizioni di cui  all'articolo  35  del  regolamento
(CE) n. 1069/2009 in materia di immissione sul  mercato  di  alimenti
per animali da compagnia sono soggetti alla  sanzione  amministrativa
pecuniaria del pagamento di una somma da 4.000 euro a 40.000 euro. 
  2. Salvo che il fatto costituisca reato, gli operatori  che,  nelle
ipotesi previste dall'articolo 36 del regolamento (CE) n.  1069/2009,
non rispettano le condizioni generali di cui al medesimo articolo  36
del regolamento, in materia di immissione  sul  mercato  di  prodotti
derivati ovvero non rispettano le prescrizioni specifiche di cui agli
articoli 37, 38 e 39 del regolamento,  sono  soggetti  alla  sanzione
amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 4.000 euro  a
40.000 euro. 
  3. Salvo che il fatto costituisca reato,  chiunque,  nelle  ipotesi
previste dall'articolo 24,  paragrafo  1,  del  regolamento  (UE)  n.
142/2011, utilizza materiale di categoria 1  di  cui  all'articolo  8
lettere a), b), d) ed e), del regolamento, e' soggetto alla  sanzione
amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 10.000 euro a
70.000 euro. 
  4. Salvo che il fatto costituisca  reato,  chiunque  nelle  ipotesi
previste dall'articolo 24,  paragrafo  2,  del  regolamento  (UE)  n.
142/2011, immette sul mercato un sottoprodotto di origine  animale  o
un prodotto derivato senza ottemperare alle  prescrizioni  specifiche
applicabili alle proteine animali trasformate e agli  altri  prodotti
derivati di cui all'allegato X, capo  II,  del  regolamento  (UE)  n.
142/2011, a condizione che l'allegato XIII del  medesimo  regolamento
non preveda prescrizioni specifiche per tali  prodotti,  e'  soggetto
alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da
10.000 euro a 70.000 euro. 
  5. Salvo che il fatto costituisca reato, gli operatori  che,  nelle
ipotesi previste dall'articolo 24, paragrafi 3 e 4,  del  regolamento
(UE)  n.  142/2011,  non  ottemperano  alle   prescrizioni   di   cui
all'allegato  XIII  del  medesimo  regolamento,  sono  soggetti  alla
sanzione amministrativa pecuniaria del  pagamento  di  una  somma  da
4.000 euro a 40.000 euro. 
 
          Note all'art. 12: 
              -  Per  i  riferimenti  al  citato   Regolamento   (CE)
          1069/2009, si vedano le note alle premesse. 
              - Per i  riferimenti  al  citato  Regolamento  (UE)  n.
          142/2011, si vedano le note alle premesse.