Art. 14 
 
Violazione degli obblighi in materia  di  importazione,  transito  ed
  esportazione  derivanti  dagli  articoli  26,  27,  28  e  29   del
  regolamento (UE) n. 142/2011 
  1. Salvo che il  fatto  costituisca  reato,  chiunque  immette  sul
mercato, ovvero esporta,  pelli  ottenute  da  animali  sottoposti  a
trattamenti illeciti ai sensi dell'articolo 1, paragrafo  2,  lettera
d), della direttiva 96/22/CE, o  dell'articolo  2,  primo  paragrafo,
lettera b), della direttiva 96/23/CE, di intestini di ruminanti con o
senza contenuto e di ossa e prodotti a base  di  ossa  contenenti  la
colonna vertebrale e il cranio, senza la prescritta autorizzazione di
cui all'articolo 26  del  regolamento  (UE)  n.  142/2011  rilasciata
dall'autorita' competente,  ovvero  in  modo  difforme  da  essa,  e'
soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una
somma da 10.000 euro a 70.000 euro. 
  2. Salvo che il fatto costituisca  reato,  chiunque  importa  o  fa
transitare campioni destinati alla ricerca  e  campioni  diagnostici,
comprendenti prodotti derivati o sottoprodotti  di  origine  animale,
inclusi quelli di cui all'articolo 25, paragrafo 1,  del  regolamento
(UE)  n.  142/2011  senza  la  prescritta   autorizzazione   di   cui
all'articolo 27, paragrafo 1, del  medesimo  regolamento,  ovvero  in
modo difforme da  essa,  e'  soggetto  alla  sanzione  amministrativa
pecuniaria del pagamento di una somma da 3.000 euro a 30.0000 euro. 
  3. Salvo che il fatto costituisca  reato,  gli  operatori  che  non
presentano i campioni destinati alla ricerca e i campioni diagnostici
destinati ad essere importati tramite uno Stato membro diverso  dalla
Stato membro di destinazione,  a  un  posto  d'ispezione  frontaliero
riconosciuto  dall'Unione  di  cui  all'allegato  I  della  decisione
2009/821/CE, sono soggetti alla  sanzione  amministrativa  pecuniaria
del pagamento di una somma di denaro da 3.000 euro a 30.0000 euro. 
  4. Salvo che il fatto costituisca reato, gli operatori che trattano
campioni per la ricerca o campioni diagnostici senza ottemperare alle
prescrizioni particolari di cui all'allegato XIV, capo  III,  sezione
1, del regolamento (UE) n.  142/2011,  sono  soggetti  alla  sanzione
amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 1.000 euro  a
10.000 euro. 
  5. Salvo che il fatto costituisca reato, gli operatori che trattano
campioni commerciali senza ottemperare alle prescrizioni  particolari
di cui all'allegato XIV, capo III,  sezione  2,  punti  2  e  3,  del
regolamento  (UE)  n.   142/2011,   sono   soggetti   alla   sanzione
amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 2.000 euro  a
20.000 euro. 
  6. Salvo che il fatto costituisca reato, gli operatori che trattano
articoli  da  esposizione  senza  ottemperare  alle   condizioni   di
imballaggio, trattamento e smaltimento di cui all'allegato XIV,  capo
III, sezione 3, del regolamento (UE) n. 142/2011, sono soggetti  alla
sanzione amministrativa pecuniaria del  pagamento  di  una  somma  da
2.000 euro a 20.000 euro. 
 
          Note all'art. 14: 
              - La direttiva 96/22/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. 23
          maggio 1996, n. L 125. 
              - La direttiva 96/23/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. 23
          maggio 1996, n. L 125. 
              - Per i  riferimenti  al  citato  Regolamento  (UE)  n.
          142/2011, si vedano le note alle premesse. 
              - La Decisione 2009/821/CE e' pubblicata nella G.U.U.E.
          12 novembre 2009, n. L 296.