Art. 17 
 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
  2. I soggetti pubblici interessati, svolgono le attivita' di cui al
presente decreto con le  risorse  umane,  finanziarie  e  strumentali
disponibili a legislazione vigente.