Art. 3 Violazione degli obblighi in materia di smaltimento e impiego di sottoprodotti di origine animale e dei prodotti derivati previsti dagli articoli 11, 12, 13 e 14 del regolamento (CE) n. 1069/2009 1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque utilizza sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati senza ottemperare alle prescrizioni di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettere a) e d), del regolamento (CE) n. 1069/2009, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 10.000 euro a 70.000 euro. 2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque utilizza sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati senza ottemperare alle prescrizioni di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 1069/2009, ovvero li utilizza senza ottemperare alle prescrizioni di cui all'allegato II, capo II, del regolamento (UE) n. 142/2011, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 6.000 euro a 45.000 euro. 3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque smaltisce o utilizza i materiali di categoria 1 senza ottemperare alle prescrizioni di cui all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1069/2009, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 10.000 euro a 70.000 euro. 4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque smaltisce o utilizza i materiali di categoria 2 senza ottemperare alle prescrizioni di cui all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1069/2009, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 5.000 euro a 50.000 euro. 5. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque smaltisce o utilizza i materiali di categoria 3 senza ottemperare alle prescrizioni di cui all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1069/2009, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 3.000 euro a 30.000 euro. 6. Sono fatte salve eventuali deroghe autorizzate ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1069/2009.
Note all'art. 3: - Per i riferimenti al citato Regolamento (CE) 1069/2009, si vedano le note alle premesse. - Per i riferimenti al citato Regolamento (UE) n. 142/2011, si vedano le note alle premesse.