Art. 5 Violazione degli obblighi in materia di registrazione degli stabilimenti e degli impianti derivanti dall'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1069/2009 1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore, nei limiti di applicabilita' dell'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1069/2009 ed essendovi tenuto, non effettua la notifica all'autorita' competente di tutti gli stabilimenti o impianti sotto il proprio controllo che eseguano qualunque fase di produzione, trasporto, manipolazione, lavorazione, magazzinaggio, immissione sul mercato, distribuzione, uso o smaltimento di prodotti di origine animale e prodotti derivati ovvero le effettua quando la registrazione e' sospesa o revocata, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 5.000 euro a 30.000 euro. 2. Salvo che il fatto costituisca reato, gli operatori che, ai sensi del citato articolo 23, paragrafo 2, non forniscono all'autorita' competente informazioni aggiornate sugli stabilimenti e gli impianti registrati di cui al comma 1 sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 5.000 euro a 30.000 euro.
Note all'art. 5: - Per i riferimenti al citato Regolamento (CE) 1069/2009, si vedano le note alle premesse.