Art. 8 
 
Violazioni degli obblighi  in  materia  di  igiene  e  trasformazione
  applicabili agli impianti di trasformazione e ad altri stabilimenti
  derivanti dall'articolo 25 del regolamento (CE) n. 1069/2009 
  1. Salvo che il fatto costituisca reato, gli operatori  che,  nelle
ipotesi previste dall'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento  (CE)
n. 1069/2009, non assicurano che  gli  stabilimenti  e  gli  impianti
sotto il loro controllo siano conformi alle prescrizioni generali  in
materia di igiene e trasformazione di cui al  medesimo  articolo  25,
paragrafo 1, ovvero a quelle di cui all'allegato IV, capi II,  III  e
IV, del regolamento (UE) n. 142/2011,  sono  soggetti  alla  sanzione
amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 5.000 euro  a
50.000 euro. 
  2. Salvo che il fatto costituisca reato, gli operatori  che,  nelle
ipotesi previste dall'articolo 26, paragrafo 1, del regolamento  (CE)
n.  1069/2009,  non  rispettano  le  prescrizioni   in   materia   di
manipolazione di sottoprodotti di origine animale, di cui al medesimo
articolo 26 sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria del
pagamento di una somma da 5.000 euro a 50.000 euro. 
 
          Note all'art. 8: 
              -  Per  i  riferimenti  al  citato   Regolamento   (CE)
          1069/2009, si vedano le note alle premesse. 
              - Per i  riferimenti  al  citato  Regolamento  (UE)  n.
          142/2011, si vedano le note alle premesse.