(Protocollo-art. 1)
                      TRADUZIONE NON UFFICIALE 
 
Protocollo opzionale alla Convenzione delle Nazioni Unite  contro  la
tortura e altri trattamenti o pene  crudeli,  inumani  o  degradanti,
fatto a New York il 18 dicembre 2002 
 
Preambolo 
 
    Gli Stati Parti al presente Protocollo 
 
    Riaffermando che  la  tortura  e  le  altre  pene  o  trattamenti
crudeli, inumani o degradanti  sono  vietati  e  costituiscono  gravi
violazioni dei diritti umani, 
    Convinti che ulteriori  misure  sono  necessarie  allo  scopo  di
raggiungere le finalita' della Convenzione contro  la  tortura  e  le
altre  pene  o  trattamenti  crudeli,  inumani  o  degradanti  (d'ora
innanzi: "la Convenzione") e rafforzare la protezione  delle  persone
private della liberta' rispetto alla tortura  e  alle  altre  pene  o
trattamenti crudeli, inumani o degradanti, 
    Ricordando che gli articoli 2 e 16  della  Convenzione  obbligano
ogni Stato Parte ad adottare misure effettive per prevenire gli  atti
di  tortura  e  le  altre  pene  o  trattamenti  crudeli,  inumani  o
degradanti che abbiano luogo in ogni territorio sottoposto  alla  sua
giurisdizione, 
    Riconoscendo che gli Stati hanno  la  principale  responsabilita'
per l'attuazione di detti  articoli  e  che  il  rafforzamento  della
protezione delle persone  private  della  liberta'  e  per  il  pieno
rispetto dei loro diritti umani e' responsabilita' comune di tutti  i
membri  e  che  gli  organismi  internazionali  di  attuazione   sono
complementari e di sostegno rispetto  alle  misure  prese  a  livello
nazionale, 
    Ricordando che l'effettiva  prevenzione  della  tortura  e  delle
altre pene o  trattamenti  crudeli,  inumani  o  degradanti  richiede
misure  nel  campo  dell'educazione  e  una  combinazione   di   vari
provvedimenti  in  ambito  legislativo,  amministrativo,  giudiziario
ecc., 
    Ricordando altresi' che la Conferenza mondiale sui diritti  umani
ha dichiarato con forza  che  le  iniziative  volte  a  sradicare  la
tortura dovrebbero innanzitutto e prioritariamente concentrarsi sulla
prevenzione e che la stessa Conferenza  ha  rivolto  un  appello  per
l'adozione di un protocollo opzionale alla Convenzione, allo scopo di
istituire un sistema preventivo di  visite  regolari  nei  luoghi  di
detenzione, 
    Convinti che la protezione contro la tortura e le  altre  pene  o
trattamenti crudeli, inumani o degradanti delle persone private della
liberta' puo' essere rafforzata da mezzi non giudiziari di  carattere
preventivo, basati su visite sistematiche nei luoghi di detenzione, 
    hanno concordato quanto segue: 
 
Articolo 1. 
 
    Lo scopo del presente Protocollo e' l'istituzione di  un  sistema
di visite regolari  svolte  da  organismi  indipendenti  nazionali  e
internazionali nei luoghi  in  cui  le  persone  sono  private  della
liberta', al  fine  di  prevenire  la  tortura  e  le  altre  pene  o
trattamenti crudeli, inumani o degradanti.