(Protocollo-art. 10)
Articolo 10. 
 
    1. Il Sottocomitato sulla prevenzione elegge i propri  funzionari
per un mandato di due anni. Essi possono essere rieletti. 
    2.  Il  Sottocomitato  sulla  prevenzione   adotta   il   proprio
regolamento di procedura. Esso contiene,  tra  l'altro,  le  seguenti
norme: 
    a) il Sottocomitato sulla prevenzione funzionera' con  un  quorum
rappresentato dalla meta' dei suoi componenti; 
    b) le decisioni del Sottocomitato sulla prevenzione saranno prese
con la maggioranza dei voti dei suoi membri; 
    c) il Sottocomitato sulla prevenzione tiene le  sue  riunioni  in
camera di consiglio. 
    3. Il Segretario generale della Nazioni Unite  convoca  la  prima
riunione  del  Sottocomitato  sulla  prevenzione.  Dopo  tale   prima
riunione il  Sottocomitato  sulla  prevenzione  si  riunira'  con  la
scadenza stabilita dal regolamento  di  procedura.  Il  Sottocomitato
sulla prevenzione e il Comitato contro la tortura  si  riuniscono  in
contemporanea almeno una volta l'anno.