(Protocollo-art. 11)
Articolo 11. 
 
    Il Sottocomitato sulla prevenzione ha il compito di: 
    a)  visitare  i  luoghi  descritti   all'art.   4   e   formulare
raccomandazioni agli Stati Parti  in  merito  alla  protezione  delle
persone private della liberta' nei confronti della  tortura  e  delle
altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti; 
    b) rispetto ai meccanismi nazionali di  prevenzione  esso  ha  il
compito di: 
    i) consigliare e assistere gli Stati Parti, se necessario,  nella
fase della loro costituzione; 
    ii) mantenere contatti diretti e, se  necessario,  confidenziali,
con i meccanismi nazionali di prevenzione e offrire loro formazione e
assistenza tecnica allo scopo di rafforzare le loro capacita'; 
    iii)  consigliare  e  assistere   i   meccanismi   nazionali   di
prevenzione nel valutare le esigenze e i mezzi necessari a rafforzare
la protezione delle persone  private  della  liberta'  rispetto  alla
tortura  e  alle  altre  pene  o  trattamenti  crudeli,   inumani   o
degradanti; 
    iv) rivolgere raccomandazioni e osservazioni agli Stati Parti  al
fine  di  rafforzare  le  capacita'  e  le  funzioni  dei  meccanismi
nazionali  di  prevenzione  della  tortura  e  delle  altre  pene   o
trattamenti crudeli, inumani o degradanti; 
    v) cooperare per la prevenzione della tortura in generale con gli
organi e i meccanismi pertinenti delle Nazioni Unite, nonche' con  le
istituzioni o organizzazioni internazionali,  regionali  e  nazionali
che lavorano per il rafforzamento della protezione  di  ogni  persona
contro la tortura e le altre pene o trattamenti  crudeli,  inumani  o
degradanti.