Articolo 11. Il Sottocomitato sulla prevenzione ha il compito di: a) visitare i luoghi descritti all'art. 4 e formulare raccomandazioni agli Stati Parti in merito alla protezione delle persone private della liberta' nei confronti della tortura e delle altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti; b) rispetto ai meccanismi nazionali di prevenzione esso ha il compito di: i) consigliare e assistere gli Stati Parti, se necessario, nella fase della loro costituzione; ii) mantenere contatti diretti e, se necessario, confidenziali, con i meccanismi nazionali di prevenzione e offrire loro formazione e assistenza tecnica allo scopo di rafforzare le loro capacita'; iii) consigliare e assistere i meccanismi nazionali di prevenzione nel valutare le esigenze e i mezzi necessari a rafforzare la protezione delle persone private della liberta' rispetto alla tortura e alle altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti; iv) rivolgere raccomandazioni e osservazioni agli Stati Parti al fine di rafforzare le capacita' e le funzioni dei meccanismi nazionali di prevenzione della tortura e delle altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti; v) cooperare per la prevenzione della tortura in generale con gli organi e i meccanismi pertinenti delle Nazioni Unite, nonche' con le istituzioni o organizzazioni internazionali, regionali e nazionali che lavorano per il rafforzamento della protezione di ogni persona contro la tortura e le altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti.