(Protocollo-art. 12)
Articolo 12. 
 
    Per consentire al Sottocomitato sulla prevenzione di svolgere  il
proprio mandato  come  previsto  all'art.  11,  gli  Stati  Parti  si
impegnano a: 
    a) ricevere il Sottocomitato sulla prevenzione nei loro territori
e garantirgli  l'accesso  ai  luoghi  di  detenzione,  come  definiti
all'art. 4 del presente Protocollo; 
    b) fornire ogni informazione rilevante che il Sottocomitato sulla
prevenzione  dovesse  richiedere  per  valutare  le  necessita'  e  i
provvedimenti da adottare per rafforzare la protezione delle  persone
private della liberta' rispetto alla tortura  e  alle  altre  pene  o
trattamenti crudeli, inumani o degradanti. 
    c) incoraggiare e favorire contatti tra  il  Sottocomitato  sulla
prevenzione e i meccanismi nazionali di prevenzione; 
    d) prendere in esame le raccomandazioni del  Sottocomitato  sulla
prevenzione e entrare in dialogo con esso circa le  possibili  misure
di attuazione.