(Protocollo-art. 13)
Articolo 13. 
 
    1. Il Sottocomitato sulla  prevenzione  stabilira',  inizialmente
sulla base di un sorteggio, un  programma  di  visite  regolari  agli
Stati Parti al fine di  adempiere  al  suo  mandato,  come  stabilito
all'art. 11. 
    2. Dopo debite consultazioni, il Sottocomitato sulla  prevenzione
notifica agli  Stati  Parti  il  proprio  programma,  affinche'  essi
possano,  senza  ritardo,  prendere  le  necessarie  misure  pratiche
perche' la visita possa avere luogo. 
    3. Le visite sono condotte da almeno due membri del Sottocomitato
sulla prevenzione.  I  membri  del  Sottocomitato  sulla  prevenzione
possono essere accompagnati, se  del  caso,  da  esperti  di  provata
esperienza professionale e competenti nelle materie di cui tratta  il
presente Protocollo; tali esperti sono tratti da un albo  predisposto
sulla base di  proposte  avanzate  dagli  Stati  Parti,  dall'Ufficio
dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani  e  dal
Centro  delle  Nazioni  Unite  per   la   prevenzione   del   crimine
internazionale. Nel predisporre l'albo, gli Stati  Parti  interessati
propongono non piu' di cinque esperti nazionali. Lo  Stato  Parte  in
questione puo' opporsi all'inclusione nella visita di  uno  specifico
esperto,  nel  qual  caso  il  Sottocomitato  sulla  prevenzione   ne
proporra' un altro. 
    4. Se il Sottocomitato sulla prevenzione  lo  ritiene  opportuno,
esso puo' proporre una breve visita di verifica (follow-up) dopo  una
visita regolare.