(Protocollo-art. 14)
Articolo 14. 
 
    1. Allo scopo di permettere al Sottocomitato sulla prevenzione di
adempiere al proprio mandato, gli Stati Parti del presente Protocollo
si impegnano ad assicurargli: 
    a) accesso illimitato ad ogni informazione  circa  il  numero  di
persone private della liberta' nei luoghi di detenzione come definiti
dall'art.  4,  nonche'  sul  numero  di  tali  luoghi  e  sulla  loro
dislocazione; 
    b) accesso illimitato ad ogni informazione circa  il  trattamento
di tali persone e circa le loro condizioni di detenzione; 
    c) salvo quanto stabilito  al  successivo  paragrafo  2,  accesso
illimitato a tutti i luoghi di  detenzione,  alle  loro  strutture  e
servizi annessi; 
    d) la possibilita' di avere colloqui  riservati  con  le  persone
private della liberta', senza testimoni, direttamente  o  tramite  un
interprete  se  ritenuto  necessario,  nonche'  con  qualunque  altra
persona che il Sottocomitato sulla prevenzione ritenga possa  fornire
informazioni rilevanti; 
    e) la liberta' di scegliere i luoghi che intende  visitare  e  le
persone con cui avere un colloquio. 
    2.  Possono  essere  formulate  obiezioni  alla  visita   in   un
particolare luogo di detenzione solo sulla base di ragioni impellenti
e cogenti riguardanti la difesa nazionale, la sicurezza pubblica,  il
verificarsi di un disastro naturale o di gravi  disordini  nel  luogo
oggetto della visita che impediscano temporaneamente di  compiere  la
visita stessa. L'esistenza di uno stato di emergenza dichiarato dallo
Stato Parte non puo' in  quanto  tale  essere  invocata  dallo  Stato
stesso come una ragione per fare obiezione alla visita.