Articolo 14. 1. Allo scopo di permettere al Sottocomitato sulla prevenzione di adempiere al proprio mandato, gli Stati Parti del presente Protocollo si impegnano ad assicurargli: a) accesso illimitato ad ogni informazione circa il numero di persone private della liberta' nei luoghi di detenzione come definiti dall'art. 4, nonche' sul numero di tali luoghi e sulla loro dislocazione; b) accesso illimitato ad ogni informazione circa il trattamento di tali persone e circa le loro condizioni di detenzione; c) salvo quanto stabilito al successivo paragrafo 2, accesso illimitato a tutti i luoghi di detenzione, alle loro strutture e servizi annessi; d) la possibilita' di avere colloqui riservati con le persone private della liberta', senza testimoni, direttamente o tramite un interprete se ritenuto necessario, nonche' con qualunque altra persona che il Sottocomitato sulla prevenzione ritenga possa fornire informazioni rilevanti; e) la liberta' di scegliere i luoghi che intende visitare e le persone con cui avere un colloquio. 2. Possono essere formulate obiezioni alla visita in un particolare luogo di detenzione solo sulla base di ragioni impellenti e cogenti riguardanti la difesa nazionale, la sicurezza pubblica, il verificarsi di un disastro naturale o di gravi disordini nel luogo oggetto della visita che impediscano temporaneamente di compiere la visita stessa. L'esistenza di uno stato di emergenza dichiarato dallo Stato Parte non puo' in quanto tale essere invocata dallo Stato stesso come una ragione per fare obiezione alla visita.