Articolo 15. Nessuna autorita' o funzionario pubblico puo' ordinare, applicare, permettere o tollerare una sanzione contro una persona o un'organizzazione per aver comunicato al Sottocomitato sulla prevenzione o ai suoi delegati qualunque informazione, vera o falsa; tale individuo o organizzazione non subira' alcun altro tipo di pregiudizio.