(Protocollo-art. 15)
Articolo 15. 
 
    Nessuna  autorita'  o   funzionario   pubblico   puo'   ordinare,
applicare, permettere o tollerare una sanzione contro una  persona  o
un'organizzazione  per  aver  comunicato   al   Sottocomitato   sulla
prevenzione o ai suoi delegati qualunque informazione, vera o  falsa;
tale individuo o organizzazione  non  subira'  alcun  altro  tipo  di
pregiudizio.