(Protocollo-art. 16)
Articolo 16. 
 
    1.  Il  Sottocomitato  sulla  prevenzione  trasmette  le  proprie
raccomandazioni e osservazioni per via confidenziale allo Stato Parte
e, se del caso, ai meccanismi nazionali di prevenzione. 
    2. Il Sottocomitato sulla prevenzione pubblica il  suo  rapporto,
insieme con eventuali commenti dello Stato  Parte  interessato,  ogni
qual volta cio' gli sia richiesto dallo  Stato  Parte.  Se  lo  Stato
Parte rende pubblico  parte  del  rapporto,  il  Sottocomitato  sulla
prevenzione ha facolta' di pubblicarlo in tutto o in parte. Tuttavia,
nessun dato personale dovra' essere reso  pubblico  senza  l'espresso
consenso della persona interessata. 
    3. Il Sottocomitato sulla prevenzione presenta al Comitato contro
la tortura un rapporto annuale, pubblico, sulle proprie attivita'. 
    4. Se lo Stato Parte rifiuta di cooperare  con  il  Sottocomitato
sulla prevenzione, come disposto dagli artt. 12 e 14,  o  rifiuta  di
prendere  misure  per  migliorare  la  situazione  alla  luce   delle
raccomandazioni del  Sottocomitato  sulla  prevenzione,  il  Comitato
contro  la  tortura  puo',  su  richiesta  del  Sottocomitato   sulla
prevenzione, decidere, a maggioranza dei suoi membri e dopo che  allo
Stato Parte e' data la  possibilita'  di  far  conoscere  la  propria
posizione, di emettere una dichiarazione pubblica sulla  questione  o
di pubblicare il rapporto del Sottocomitato sulla prevenzione.