(Protocollo-art. 17)
Articolo 17. 
 
    Ciascuno Stato Parte mantiene, costituisce  o  crea,  al  massimo
entro un anno dall'entrata in vigore del presente  Protocollo  o  dal
momento  della  sua  ratifica  o  adesione,  uno  o  piu'  meccanismi
nazionali  indipendenti  di  prevenzione  della  tortura  a   livello
interno. Possono essere qualificati  quali  meccanismi  nazionali  di
prevenzione ai fini del presente Protocollo anche organismi istituiti
a  livello  locale,  purche'  rispondano  ai  requisiti  fissati  dal
presente Protocollo.