(Protocollo-art. 18)
Articolo 18. 
 
    1. Gli Stati Parti  garantiscono  l'indipendenza  funzionale  dei
meccanismi  nazionali  di  prevenzione,  nonche'  l'indipendenza  del
personale di cui essi si avvalgono. 
    2.  Gli  Stati  Parti  adottano  i  provvedimenti  necessari  per
assicurare che gli esperti che compongono i meccanismi  nazionali  di
prevenzione abbiano  le  competenze  e  le  conoscenze  professionali
richieste. Essi dovranno sforzarsi di raggiungere un equilibro tra  i
generi e fare in modo che vi  siano  rappresentate  adeguatamente  le
minoranze etniche e gli altri gruppi minoritari presenti nel paese. 
    3. Gli Stati Parti si impegnano  a  mettere  a  disposizione  dei
meccanismi nazionali di prevenzione le  risorse  necessarie  al  loro
funzionamento. 
    4. Nell'istituire i  meccanismi  nazionali  di  prevenzione,  gli
Stati Parti terranno in debita  considerazione  i  Principi  relativi
allo status delle istituzioni nazionali per i diritti umani.