Articolo 19. Ai meccanismi nazionali di prevenzione saranno garantiti almeno i seguenti poteri: a) sottoporre a regolare esame il trattamento di cui sono oggetto le persone private della liberta' nei luoghi di detenzione, come definiti al precedente art. 4, allo scopo di rafforzare, se necessario, la protezione loro prestata verso la tortura e le altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti; b) formulare raccomandazioni alle autorita' competenti al fine di migliorare il trattamento e le condizioni in cui versano e persone private della liberta' e di prevenire la tortura e le altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, tenendo nella dovuta considerazione le norme in materia adottate dalle Nazioni Unite; c) sottoporre proposte e osservazioni relativamente alla legislazione in vigore e ai progetti di legge.