(Protocollo-art. 19)
Articolo 19. 
 
    Ai meccanismi nazionali di prevenzione saranno garantiti almeno i
seguenti poteri: 
    a) sottoporre a regolare esame il trattamento di cui sono oggetto
le persone private della liberta'  nei  luoghi  di  detenzione,  come
definiti  al  precedente  art.  4,  allo  scopo  di  rafforzare,   se
necessario, la protezione loro prestata verso la tortura e  le  altre
pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti; 
    b) formulare raccomandazioni alle autorita' competenti al fine di
migliorare il trattamento e le condizioni in cui  versano  e  persone
private della liberta' e di prevenire la tortura e le  altre  pene  o
trattamenti crudeli,  inumani  o  degradanti,  tenendo  nella  dovuta
considerazione le norme in materia adottate dalle Nazioni Unite; 
    c)  sottoporre  proposte  e   osservazioni   relativamente   alla
legislazione in vigore e ai progetti di legge.