(Protocollo-art. 2)
Articolo 2. 
 
    l. E' istituito un Sottocomitato sulla prevenzione della  tortura
e delle altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (d'ora
innanzi: "il Sottocomitato sulla prevenzione") in  seno  al  Comitato
contro la tortura per svolgere  le  funzioni  definite  nel  presente
Protocollo. 
    2. Il Sottocomitato sulla prevenzione svolge la sua attivita' nel
quadro della Carta delle Nazioni Unite  e  guidato  dai  fini  e  dai
principi in essa contenuti, nonche' dalle norme delle  Nazioni  Unite
concernenti il trattamento delle persone private della liberta'. 
    3. Il Sottocomitato sulla prevenzione  e'  guidato  altresi'  dai
principi   di   riservatezza,   imparzialita',   non    selettivita',
universalita' e obiettivita'. 
    4. Il Sottocomitato sulla prevenzione e gli Stati Parti cooperano
per l'attuazione del presente Protocollo.