Articolo 2. l. E' istituito un Sottocomitato sulla prevenzione della tortura e delle altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (d'ora innanzi: "il Sottocomitato sulla prevenzione") in seno al Comitato contro la tortura per svolgere le funzioni definite nel presente Protocollo. 2. Il Sottocomitato sulla prevenzione svolge la sua attivita' nel quadro della Carta delle Nazioni Unite e guidato dai fini e dai principi in essa contenuti, nonche' dalle norme delle Nazioni Unite concernenti il trattamento delle persone private della liberta'. 3. Il Sottocomitato sulla prevenzione e' guidato altresi' dai principi di riservatezza, imparzialita', non selettivita', universalita' e obiettivita'. 4. Il Sottocomitato sulla prevenzione e gli Stati Parti cooperano per l'attuazione del presente Protocollo.