(Protocollo-art. 20)
Articolo 20. 
 
    Allo scopo di mettere i meccanismi nazionali  di  prevenzione  in
condizione di espletare il loro mandato, gli Stati Parti del presente
Protocollo si impegnano a garantire loro: 
    a) accesso ad  ogni  informazione  circa  il  numero  di  persone
private  della  liberta'  nei  luoghi  di  detenzione  come  definiti
dall'art.  4,  nonche'  sul  numero  di  tali  luoghi  e  sulla  loro
dislocazione; 
    b) accesso ad ogni informazione  circa  il  trattamento  di  tali
persone e circa le loro condizioni di detenzione; 
    c) accesso a  tutti  i  luoghi  di  detenzione  e  alle  relative
installazioni e attrezzature; 
    d) la possibilita' di avere colloqui  riservati  con  le  persone
private della liberta', senza testimoni, direttamente  o  tramite  un
interprete  se  ritenuto  necessario,  nonche'  con  qualunque  altra
persona che i meccanismi nazionali  di  prevenzione  ritengano  possa
fornire informazioni rilevanti; 
    e) la liberta' di scegliere i luoghi che intendono visitare e  le
persone con cui avere un colloquio; 
    f) il diritto  ad  avere  contatti  con  il  Sottocomitato  sulla
prevenzione, di trasmettergli informazioni e di  avere  incontri  con
esso.