Articolo 20. Allo scopo di mettere i meccanismi nazionali di prevenzione in condizione di espletare il loro mandato, gli Stati Parti del presente Protocollo si impegnano a garantire loro: a) accesso ad ogni informazione circa il numero di persone private della liberta' nei luoghi di detenzione come definiti dall'art. 4, nonche' sul numero di tali luoghi e sulla loro dislocazione; b) accesso ad ogni informazione circa il trattamento di tali persone e circa le loro condizioni di detenzione; c) accesso a tutti i luoghi di detenzione e alle relative installazioni e attrezzature; d) la possibilita' di avere colloqui riservati con le persone private della liberta', senza testimoni, direttamente o tramite un interprete se ritenuto necessario, nonche' con qualunque altra persona che i meccanismi nazionali di prevenzione ritengano possa fornire informazioni rilevanti; e) la liberta' di scegliere i luoghi che intendono visitare e le persone con cui avere un colloquio; f) il diritto ad avere contatti con il Sottocomitato sulla prevenzione, di trasmettergli informazioni e di avere incontri con esso.