(Protocollo-art. 21)
Articolo 21. 
 
    1.  Nessuna  autorita'  o  funzionario  pubblico  puo'  ordinare,
applicare, permettere o tollerare una sanzione contro una  persona  o
un'organizzazione per aver  comunicato  ai  meccanismi  nazionali  di
prevenzione qualunque informazione, vera o falsa;  tale  individuo  o
organizzazione non subira' alcun altro tipo di pregiudizio. 
    2. Le informazioni riservate raccolte dai meccanismi nazionali di
prevenzione sono protette. Nessun dato  personale  puo'  essere  reso
pubblico senza il consenso espresso dell'interessato.