Articolo 21. 1. Nessuna autorita' o funzionario pubblico puo' ordinare, applicare, permettere o tollerare una sanzione contro una persona o un'organizzazione per aver comunicato ai meccanismi nazionali di prevenzione qualunque informazione, vera o falsa; tale individuo o organizzazione non subira' alcun altro tipo di pregiudizio. 2. Le informazioni riservate raccolte dai meccanismi nazionali di prevenzione sono protette. Nessun dato personale puo' essere reso pubblico senza il consenso espresso dell'interessato.