(Protocollo-art. 24)
Articolo 24. 
 
    1.  Alla  ratifica,  gli  Stati  Parti   possono   avanzare   una
dichiarazione per  posporre  l'attuazione  degli  obblighi  derivanti
dalle Parti III o IV del presente Protocollo. 
    2. La dilazione non potra' essere superiore  a  tre  anni.  Sulla
base di adeguate rappresentazioni avanzate dallo Stato Parte e previa
consultazione con il Sottocomitato  sulla  prevenzione,  il  Comitato
contro la tortura puo' estendere tale periodo di altri due anni.