(Protocollo-art. 26)
Articolo 26. 
 
    1. E' costituito un fondo speciale, nel rispetto delle  procedure
in materia di competenza dell'Assemblea Generale, da gestire  secondo
i regolamenti finanziari e le norme delle Nazioni Unite,  allo  scopo
di  sostenere  l'attuazione  delle   raccomandazioni   adottate   dal
Sottocomitato sulla prevenzione a  seguito  della  visita  effettuata
presso uno Stato Parte, nonche' per  realizzare  programmi  formativi
rivolti ai meccanismi nazionali di prevenzione. 
    2. Il fondo speciale puo' essere finanziato attraverso contributi
volontari  forniti  da  governi,  organizzazioni  intergovernative  e
non-governative e altri enti pubblici o privati.