(Protocollo-art. 27)
Articolo 27. 
 
    1. Il presente Protocollo e' aperto alla firma di ogni Stato  che
ha firmato la Convenzione. 
    2. Il presente Protocollo e' soggetto a ratifica da parte di ogni
Stato che abbia ratificato o aderito alla Convenzione.  Lo  strumento
di ratifica e' depositato presso il Segretario generale delle Nazioni
Unite. 
    3. Il presente Protocollo e' aperto all'adesione da parte di ogni
Stato che abbia ratificato o aderito alla Convenzione. 
    4. L'adesione ha effetto  con  il  deposito  dello  strumento  di
adesione presso il Segretario generale delle Nazioni Unite. 
    5. Il Segretario generale  delle  Nazioni  Unite  deve  informare
tutti gli Stati che hanno firmato il presente  Protocollo  o  che  vi
hanno aderito del deposito di ciascuno strumento  di  ratifica  o  di
adesione.