Articolo 27. 1. Il presente Protocollo e' aperto alla firma di ogni Stato che ha firmato la Convenzione. 2. Il presente Protocollo e' soggetto a ratifica da parte di ogni Stato che abbia ratificato o aderito alla Convenzione. Lo strumento di ratifica e' depositato presso il Segretario generale delle Nazioni Unite. 3. Il presente Protocollo e' aperto all'adesione da parte di ogni Stato che abbia ratificato o aderito alla Convenzione. 4. L'adesione ha effetto con il deposito dello strumento di adesione presso il Segretario generale delle Nazioni Unite. 5. Il Segretario generale delle Nazioni Unite deve informare tutti gli Stati che hanno firmato il presente Protocollo o che vi hanno aderito del deposito di ciascuno strumento di ratifica o di adesione.