(Protocollo-art. 28)
Articolo 28. 
 
    1. Il presente Protocollo entrera' in vigore il trentesimo giorno
successivo alla data di deposito presso il Segretario generale  delle
Nazioni Unite del ventesimo strumento di ratifica o adesione. 
    2. Per ciascuno Stato che ratifica il presente Protocollo  o  che
vi aderisce dopo il deposito  presso  il  Segretario  generale  delle
Nazioni Unite del ventesimo strumento di ratifica o di  adesione,  il
presente  Protocollo  entrera'  in  vigore   il   trentesimo   giorno
successivo a quello in cui e' avvenuto il deposito del suo  strumento
di ratifica o di adesione.