Articolo 28. 1. Il presente Protocollo entrera' in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di deposito presso il Segretario generale delle Nazioni Unite del ventesimo strumento di ratifica o adesione. 2. Per ciascuno Stato che ratifica il presente Protocollo o che vi aderisce dopo il deposito presso il Segretario generale delle Nazioni Unite del ventesimo strumento di ratifica o di adesione, il presente Protocollo entrera' in vigore il trentesimo giorno successivo a quello in cui e' avvenuto il deposito del suo strumento di ratifica o di adesione.