(Protocollo-art. 3)
Articolo 3. 
 
    Ciascuno Stato Parte istituira', nominera' e manterra'  operativo
a livello nazionale uno o piu' organismi con poteri di visita per  la
prevenzione della tortura e delle altre pene o  trattamenti  crudeli,
inumani  o  degradanti  (d'ora  innanzi:  "meccanismi  nazionali   di
prevenzione").