(Protocollo-art. 31)
Articolo 31. 
 
    Le disposizioni del  presente  Protocollo  non  pregiudicano  gli
obblighi  degli  Stati  Parti  ai  sensi  di  Convenzioni   regionali
istitutive di un sistema di  visita  nei  luoghi  di  detenzione.  Il
Sottocomitato sulla prevenzione e gli organismi istituiti sulla  base
di  tali  Convenzioni   regionali   sono   invitati   a   consultarsi
reciprocamente e a cooperare allo scopo di evitare le duplicazioni  e
promuovere in modo efficace gli obiettivi del presente Protocollo.