(Protocollo-art. 32)
Articolo 32. 
 
    Le disposizioni del presente  Protocollo  non  producono  effetti
sugli obblighi degli Stati Parti delle quattro Convenzioni di Ginevra
del 12 agosto 1949  e  dei  relativi  Protocolli  addizionali  dell'8
giugno 1977, ne' pregiudicano la possibilita' di cui ogni Stato Parte
puo' avvalersi di autorizzare il Comitato internazionale della  Croce
Rossa a visitare luoghi di detenzione in situazioni non regolate  dal
diritto internazionale umanitario.