(Protocollo-art. 33)
Articolo 33. 
 
    1. Ogni Stato Parte puo' denunciare  il  presente  Protocollo  in
qualsiasi  momento  con  una  notificazione  scritta  indirizzata  al
Segretario generale delle Nazioni Unite. Quest'ultimo deve informarne
gli altri Stati Parti del presente Protocollo e della Convenzione. La
denuncia produce i suoi effetti dopo un anno dalla data di  ricezione
della notifica da parte del Segretario generale. 
    2. La denuncia non produce l'effetto di liberare lo  Stato  Parte
dagli obblighi derivanti dal presente Protocollo relativi ad  atti  o
situazioni che si siano verificati precedentemente alla data  in  cui
la denuncia e' divenuta effettiva, o relativamente ad azioni  che  il
Sottocomitato  sulla  prevenzione  ha  deciso  o  puo'  decidere   di
intraprendere nei confronti dello Stato  in  questione;  la  denuncia
inoltre  non  pregiudica  in  nessun  modo  la  continuazione   della
considerazione  di  questioni  sottoposte  al   Sottocomitato   sulla
prevenzione precedentemente alla data  in  cui  la  denuncia  produce
effetti. 
    3. Successivamente alla data in cui la denuncia da parte  di  uno
Stato Parte e' divenuta effettiva, il Sottocomitato sulla prevenzione
non prendera' in esame  alcuna  nuova  questione  riguardante  quello
Stato.