(Protocollo-art. 34)
Articolo 34. 
 
    1. Ogni Stato Parte al presente  Protocollo  potra'  proporre  un
emendamento  e  depositare  la  sua  proposta  presso  il  Segretario
generale delle Nazioni Unite. Il Segretario generale comunichera'  la
proposta di emendamento agli  Stati  Parti  del  presente  Protocollo
domandando  loro  di  fargli  conoscere  se  sono   favorevoli   alla
organizzazione di una conferenza di Stati Parti in  vista  dell'esame
della proposta e della sua  messa  ai  voti.  Se,  nei  quattro  mesi
successivi alla data di tale comunicazione,  almeno  un  terzo  degli
Stati  Parti  si  pronuncia  a  favore  dello  svolgimento  di  detta
conferenza, il Segretario generale organizzera' la  conferenza  sotto
gli auspici delle Nazioni Unite. 
    Ogni emendamento adottato dalla maggioranza dei due  terzi  degli
Stati Parti presenti e votanti alla conferenza sara'  sottoposto  dal
Segretario generale all'accettazione di tutti gli Stati Parti. 
    2.  Un  emendamento  adottato  in  base  alle  disposizioni   del
paragrafo l del presente articolo entrera' in vigore allorche' i  due
terzi degli Stati Parti al presente Protocollo lo avranno  accettato,
in  conformita'  alla  procedura  prevista  dalle   loro   rispettive
costituzioni. 
    3. Quando gli emendamenti  entreranno  in  vigore,  essi  saranno
cogenti per gli Stati Parti che li abbiano accettati, gli altri Stati
Parti rimanendo vincolati dalle disposizioni del presente  Protocollo
e da ogni emendamento anteriore che avranno accettato.