(Protocollo-art. 35)
Articolo 35. 
 
    I membri del Sottocomitato sulla prevenzione e i  componenti  dei
meccanismi nazionali di prevenzione godono dei privilegi ed immunita'
necessarie per l'esercizio indipendente delle loro funzioni. I membri
del  Sottocomitato  sulla  prevenzione  godranno  dei   privilegi   e
immunita' di cui  all'art.  22  della  Convenzione  sui  privilegi  e
immunita' delle Nazioni Unite del 13 febbraio  1946,  secondo  quanto
previsto dall'art. 23 di detta Convenzione.