(Protocollo-art. 4)
Articolo 4. 
 
    1. Ciascuno Stato Parte, in accordo con il  presente  Protocollo,
autorizza le visite da parte degli organismi  di  cui  ai  precedenti
artt. 2 e 3 in tutti i luoghi posti sotto la sua giurisdizione  e  il
suo controllo in cui delle persone  sono  o  possono  essere  private
della liberta', in virtu' di un ordine dell'autorita' pubblica oppure
nel quadro  di  indagini  da  essa  condotte  o  con  il  consenso  o
l'acquiescenza di una pubblica autorita' (d'ora innanzi:  "luoghi  di
detenzione"). Tali visite saranno condotte allo scopo di  rafforzare,
laddove necessario, la protezione delle suddette  persone  contro  la
tortura e le altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti. 
    2. Ai fini del presente Protocollo, per privazione della liberta'
si intende ogni forma di detenzione o imprigionamento o  collocazione
di una persona in un luogo sotto custodia che non le  sia  consentito
lasciare volontariamente,  su  ordine  di  un'autorita'  giudiziaria,
amministrativa o di altro tipo.