(Protocollo-art. 5)
Articolo 5. 
 
    1. Il Sottocomitato sulla prevenzione e' formato da dieci membri.
Dopo la cinquantesima ratifica o adesione al presente Protocollo,  il
numero dei membri del Sottocomitato sara' portato a 25. 
    2. I membri del Sottocomitato sulla prevenzione sono  scelti  tra
persone di alta levatura morale, comprovata esperienza  professionale
nel campo dell'amministrazione della  giustizia,  particolarmente  in
diritto penale, amministrazione penitenziaria o di polizia,  o  negli
altri ambiti connessi al  trattamento  delle  persone  private  della
liberta'. 
    3. Nella composizione  del  Sottocomitato  sulla  prevenzione  e'
prestata dovuta attenzione ad un'equa distribuzione geografica e alla
rappresentazione delle diverse tradizioni  culturali  e  dei  diversi
sistemi giuridici degli Stati Parti. 
    4. Tra i componenti del Sottocomitato  sulla  prevenzione  dovra'
anche esserci una bilanciata  rappresentanza  di  genere,  secondo  i
principi di' eguaglianza e non discriminazione. 
    5. Non ci puo' essere piu' di  un  componente  del  Sottocomitato
sulla prevenzione cittadino dello stesso Stato. 
    6. I membri del Sottocomitato sulla prevenzione svolgono le  loro
funzioni  a  titolo  personale,  sono  indipendenti  e  imparziali  e
disposti ad operare secondo efficienza.