Articolo 5. 1. Il Sottocomitato sulla prevenzione e' formato da dieci membri. Dopo la cinquantesima ratifica o adesione al presente Protocollo, il numero dei membri del Sottocomitato sara' portato a 25. 2. I membri del Sottocomitato sulla prevenzione sono scelti tra persone di alta levatura morale, comprovata esperienza professionale nel campo dell'amministrazione della giustizia, particolarmente in diritto penale, amministrazione penitenziaria o di polizia, o negli altri ambiti connessi al trattamento delle persone private della liberta'. 3. Nella composizione del Sottocomitato sulla prevenzione e' prestata dovuta attenzione ad un'equa distribuzione geografica e alla rappresentazione delle diverse tradizioni culturali e dei diversi sistemi giuridici degli Stati Parti. 4. Tra i componenti del Sottocomitato sulla prevenzione dovra' anche esserci una bilanciata rappresentanza di genere, secondo i principi di' eguaglianza e non discriminazione. 5. Non ci puo' essere piu' di un componente del Sottocomitato sulla prevenzione cittadino dello stesso Stato. 6. I membri del Sottocomitato sulla prevenzione svolgono le loro funzioni a titolo personale, sono indipendenti e imparziali e disposti ad operare secondo efficienza.