(Protocollo-art. 6)
Articolo 6. 
 
    1. Ciascuno Stato Parte puo' nominare, ai sensi del  paragrafo  2
del presente  articolo,  fino  a  due  candidati  in  possesso  delle
qualita' e dei  requisiti  di  cui  all'art.  5.  Nel  presentare  le
candidature  verranno  fornite  informazioni  dettagliate  circa   le
qualifiche dei candidati. 
    2. 
    a) I candidati saranno cittadini  di  Stati  Parti  del  presente
Protocollo; 
    b) se vengono avanzate due candidature, almeno una delle  persone
nominate deve essere cittadino dello Stato Parte che li nomina; 
    c) non possono essere nominati come candidati due  persone  dello
stesso Stato Parte; 
    d) prima di nominare un cittadino di un altro  Stato  Parte,  uno
Stato Parte deve cercare e ottenere il consenso di quello Stato. 
    3. Almeno cinque mesi prima della data della riunione degli Stati
Parti durante la  quale  si  terranno  le  elezioni  dei  membri  del
Sottocomitato sulla prevenzione, il Segretario generale delle Nazioni
Unite inviera' una lettera agli Stati Parti invitandoli a  sottoporre
le candidature entro tre mesi. Il Segretario  generale  sottopone  la
lista, in ordine alfabetico, di tutte le persone nominate,  indicando
gli Stati Parti che hanno proposto le candidature.