(Protocollo-art. 7)
Articolo 7. 
 
    1. I membri del Sottocomitato sulla prevenzione sono  eletti  nel
modo seguente: 
    a) Considerazione prioritaria e' data al rispetto dei requisiti e
ai criteri di cui al precedente art. 5; 
    b) la prima elezione si terra' entro  sci  mesi  dall'entrata  in
vigore del presente Protocollo; 
    c) gli Stati Parti eleggono  i  membri  del  Sottocomitato  sulla
prevenzione a scrutinio segreto; 
    d) le elezioni dei membri del Sottocomitato sulla prevenzione  si
terranno ogni due anni alla riunione degli Stati Parti convenuta  dal
Segretario generale delle Nazioni Unite. A tali  riunioni  il  quorum
richiesto e' rappresentato dai due terzi degli Stati  Parti;  saranno
elette le persone che avranno ottenuto il maggior numero di voti e la
maggioranza assoluta dei rappresentanti degli Stati Parti presenti  e
votanti. 
    2. Se nel corso delle elezioni due cittadini di uno  Stato  Parte
risultano  suscettibili  di  fare  parte  del   Sottocomitato   sulla
prevenzione, sara' membro del Sottocomitato sulla prevenzione  quello
dei due che avra' ricevuto il maggior numero di voti. Se i voti  sono
alla pari si seguira' la seguente procedura: 
    a) se solo uno dei candidati e' stato nominato dallo Stato  Parte
di cui e' cittadino,  costui  o  costei  entrera'  a  far  parte  del
Sottocomitato contro la prevenzione; 
    b) se entrambi i candidati sono stati nominati dagli Stati  Parti
di cui hanno la cittadinanza, si svolgera' una votazione  separata  a
scrutinio segreto che determinera' quale dei due candidati diventera'
membro del Sottocomitato sulla prevenzione; 
    c) se nessuno dei candidati e' stato nominato dallo  Stato  Parte
di cui egli o ella e' cittadino, sara' svolta una votazione  separata
a scrutinio  segreto  per  determinare  quale  candidato  entrera'  a
comporre il Sottocomitato sulla prevenzione.