Articolo 7. 1. I membri del Sottocomitato sulla prevenzione sono eletti nel modo seguente: a) Considerazione prioritaria e' data al rispetto dei requisiti e ai criteri di cui al precedente art. 5; b) la prima elezione si terra' entro sci mesi dall'entrata in vigore del presente Protocollo; c) gli Stati Parti eleggono i membri del Sottocomitato sulla prevenzione a scrutinio segreto; d) le elezioni dei membri del Sottocomitato sulla prevenzione si terranno ogni due anni alla riunione degli Stati Parti convenuta dal Segretario generale delle Nazioni Unite. A tali riunioni il quorum richiesto e' rappresentato dai due terzi degli Stati Parti; saranno elette le persone che avranno ottenuto il maggior numero di voti e la maggioranza assoluta dei rappresentanti degli Stati Parti presenti e votanti. 2. Se nel corso delle elezioni due cittadini di uno Stato Parte risultano suscettibili di fare parte del Sottocomitato sulla prevenzione, sara' membro del Sottocomitato sulla prevenzione quello dei due che avra' ricevuto il maggior numero di voti. Se i voti sono alla pari si seguira' la seguente procedura: a) se solo uno dei candidati e' stato nominato dallo Stato Parte di cui e' cittadino, costui o costei entrera' a far parte del Sottocomitato contro la prevenzione; b) se entrambi i candidati sono stati nominati dagli Stati Parti di cui hanno la cittadinanza, si svolgera' una votazione separata a scrutinio segreto che determinera' quale dei due candidati diventera' membro del Sottocomitato sulla prevenzione; c) se nessuno dei candidati e' stato nominato dallo Stato Parte di cui egli o ella e' cittadino, sara' svolta una votazione separata a scrutinio segreto per determinare quale candidato entrera' a comporre il Sottocomitato sulla prevenzione.