Articolo 8. Se un membro del Sottocomitato sulla prevenzione e' deceduto o da' le dimissioni o per qualunque altra causa non puo' piu' svolgere le sue funzioni, lo Stato Parte che lo aveva candidato nominera' un'altra persona in possesso delle qualifiche e dei requisiti di eleggibilita' di cui all'art. 5, tenendo in considerazione la necessita' di mantenere un equilibrio tra le varie materie rappresentate nel Sottocomitato sulla prevenzione. Tale persona restera' in carica fino alla successiva riunione degli Stati Parti, con l'approvazione della maggioranza degli Stati Parti. Tale approvazione sara' considerata data salvo che la meta' o piu' degli Stati Parti risponda negativamente entro sei settimane dal momento in cui sono informati dal Segretario generale delle Nazioni Unite della proposta di nomina.