(Protocollo-art. 8)
Articolo 8. 
 
    Se un membro del Sottocomitato sulla prevenzione  e'  deceduto  o
da' le dimissioni o per qualunque altra causa non puo' piu'  svolgere
le sue funzioni, lo Stato Parte  che  lo  aveva  candidato  nominera'
un'altra persona in possesso delle  qualifiche  e  dei  requisiti  di
eleggibilita'  di  cui  all'art.  5,  tenendo  in  considerazione  la
necessita'  di  mantenere  un  equilibrio  tra   le   varie   materie
rappresentate  nel  Sottocomitato  sulla  prevenzione.  Tale  persona
restera' in carica fino alla successiva riunione degli  Stati  Parti,
con  l'approvazione  della  maggioranza  degli  Stati   Parti.   Tale
approvazione sara' considerata data salvo che la meta' o  piu'  degli
Stati Parti risponda negativamente entro sei settimane dal momento in
cui sono informati dal Segretario generale delle Nazioni Unite  della
proposta di nomina.