Art. 10. Trasporto su rotaia e navigazione 1. Al fine di sfruttare la particolare idoneita' della ferrovia per soddisfare la domanda di trasporto a lunga distanza e al fine di un migliore sfruttamento della rete ferroviaria per la valorizzazione economica e turistica del territorio alpino, le Parti contraenti, nell'ambito delle loro competenze, sostengono: a) il miglioramento dell'infrastruttura ferroviaria tramite la costruzione e lo sviluppo di grandi assi transalpini, inclusi i relativi raccordi e adeguati terminali; b) l'ulteriore ottimizzazione gestionale e l'ammodernamento della ferrovia, in particolare per i trasporti transfrontalieri; c) i provvedimenti tesi a trasferire sulla rotaia in particolare il trasporto merci a lunga distanza, nonche' ad armonizzare maggiormente la tariffazione per l'utilizzo delle infrastrutture di trasporto; d) i sistemi di trasporto intermodali, nonche' l'ulteriore sviluppo della ferrovia; e) il maggiore utilizzo della ferrovia e la creazione di sinergie orientate all'utenza nel trasporto passeggeri a lunga distanza, regionale e locale. 2. Le Parti contraenti sostengono gli sforzi tesi al maggiore utilizzo delle potenzialita' della navigazione al fine di ridurre la quota di transito terrestre del trasporto merci.