(Protocollo-art. 10)
 
                              Art. 10. 
 
 
                  Trasporto su rotaia e navigazione 
 
    1. Al fine di sfruttare la particolare idoneita'  della  ferrovia
per soddisfare la domanda di trasporto a lunga distanza e al fine  di
un migliore sfruttamento della rete ferroviaria per la valorizzazione
economica e turistica del territorio  alpino,  le  Parti  contraenti,
nell'ambito delle loro competenze, sostengono: 
    a) il miglioramento dell'infrastruttura  ferroviaria  tramite  la
costruzione e lo sviluppo  di  grandi  assi  transalpini,  inclusi  i
relativi raccordi e adeguati terminali; 
    b) l'ulteriore ottimizzazione gestionale e l'ammodernamento della
ferrovia, in particolare per i trasporti transfrontalieri; 
    c) i provvedimenti tesi a trasferire sulla rotaia in  particolare
il  trasporto  merci  a  lunga  distanza,  nonche'   ad   armonizzare
maggiormente la tariffazione per l'utilizzo delle  infrastrutture  di
trasporto; 
    d)  i  sistemi  di  trasporto  intermodali,  nonche'  l'ulteriore
sviluppo della ferrovia; 
    e) il maggiore utilizzo della ferrovia e la creazione di sinergie
orientate all'utenza  nel  trasporto  passeggeri  a  lunga  distanza,
regionale e locale. 
    2. Le Parti contraenti sostengono gli  sforzi  tesi  al  maggiore
utilizzo delle potenzialita' della navigazione al fine di ridurre  la
quota di transito terrestre del trasporto merci.