Art. 11. Trasporto su strada 1. Le Parti contraenti si astengono dalla costruzione di nuove strade di grande comunicazione per il trasporto transalpino. 2. Dei progetti stradali di grande comunicazione per il trasporto intraalpino possono essere realizzati solo a condizione che: a) gli obiettivi stabiliti all'articolo 2, comma 2, lettera j della Convenzione delle Alpi possano essere raggiunti tramite appropriati interventi di precauzione o di compensazione realizzati in base ai risultati di una valutazione dell'impatto ambientale, e b) le esigenze di capacita' di trasporto non possano essere soddisfatte ne' tramite un migliore sfruttamento delle capacita' stradali e ferroviarie esistenti, ne' potenziando o costruendo infrastrutture ferroviarie e di navigazione, ne' migliorando il trasporto combinato o adottando altri interventi di organizzazione dei trasporti, e c) dalla verifica di opportunita' risulti che il progetto e' economico, che i rischi sono controllabili e che l'esito della valutazione dell'impatto ambientale e' positivo, d) si tenga conto dei piani/programmi di assetto territoriale e dello sviluppo sostenibile. 3. Dato che le condizioni geografiche e la struttura insediativa del territorio alpino non permettono dovunque un efficiente servizio da parte dai trasporti pubblici, le Parti contraenti riconoscono tuttavia la necessita' di creare e mantenere un livello sufficiente di infrastrutture di trasporto che garantiscano il funzionamento del trasporto individuale nelle aree periferiche.