(Protocollo-art. 11)
 
                              Art. 11. 
 
 
                         Trasporto su strada 
 
    1. Le Parti contraenti si astengono dalla  costruzione  di  nuove
strade di grande comunicazione per il trasporto transalpino. 
    2. Dei progetti stradali di grande comunicazione per il trasporto
intraalpino possono essere realizzati solo a condizione che: 
    a) gli obiettivi stabiliti all'articolo 2,  comma  2,  lettera  j
della  Convenzione  delle  Alpi  possano  essere  raggiunti   tramite
appropriati interventi di precauzione o di  compensazione  realizzati
in base ai risultati di una valutazione dell'impatto ambientale, e 
    b) le esigenze di  capacita'  di  trasporto  non  possano  essere
soddisfatte ne' tramite  un  migliore  sfruttamento  delle  capacita'
stradali  e  ferroviarie  esistenti,  ne'  potenziando  o  costruendo
infrastrutture ferroviarie  e  di  navigazione,  ne'  migliorando  il
trasporto combinato o adottando altri  interventi  di  organizzazione
dei trasporti, e 
    c) dalla verifica di opportunita'  risulti  che  il  progetto  e'
economico, che i  rischi  sono  controllabili  e  che  l'esito  della
valutazione dell'impatto ambientale e' positivo, 
    d) si tenga conto dei piani/programmi di assetto  territoriale  e
dello sviluppo sostenibile. 
    3. Dato che le condizioni geografiche e la struttura  insediativa
del territorio alpino non permettono dovunque un efficiente  servizio
da parte dai trasporti  pubblici,  le  Parti  contraenti  riconoscono
tuttavia la necessita' di creare e mantenere un  livello  sufficiente
di infrastrutture di trasporto che garantiscano il funzionamento  del
trasporto individuale nelle aree periferiche.