(Protocollo-art. 12)
 
                              Art. 12. 
 
 
                           Trasporto aereo 
 
    1. Senza esigerlo dalle altre regioni,  le  Parti  contraenti  si
impegnano a ridurre, per quanto  possibile,  l'impatto  ambientale  e
acustico prodotto dal traffico aereo. Tenuto  conto  degli  obiettivi
del presente Protocollo esse si adoperano affinche' venga limitato, e
all'occorrenza vietato, il lancio  da  aeromobili  all'esterno  degli
aerodromi. Ai fini della protezione della fauna selvatica,  le  Parti
contraenti adottano misure adeguate per limitare in termini di spazio
e tempo il traffico aereo non motorizzato nel tempo libero. 
    2. Le Parti contraenti si impegnano a migliorare  il  sistema  di
trasporti pubblici che collega gli  aeroporti  siti  nelle  vicinanze
delle Alpi con le diverse regioni alpine per poter  far  fronte  alla
domanda   di   trasporto   aereo   senza   aumentare   la   pressione
sull'ambiente. In tale contesto le  Parti  contraenti  convengono  di
limitare,  nella  misura  del  possibile,  la   costruzione   ed   il
potenziamento significativo degli aeroporti esistenti nel  territorio
alpino.