Art. 15. Offerta e utilizzazione delle infrastrutture di trasporto 1. Le Parti contraenti si impegnano a registrare e aggiornare periodicamente, seguendo uno schema unitario, lo stato attuale, l'evoluzione e lo sfruttamento ovvero il miglioramento dell'infrastruttura e dei sistemi di trasporto ad alta capacita', nonche' la riduzione dell'impatto ambientale in un apposito documento di riferimento. 2. Sulla base di tale documento di riferimento le Parti contraenti verificano in quale misura i vari provvedimenti attuativi contribuiscano al raggiungimento e all'ulteriore sviluppo degli obiettivi della Convenzione delle Alpi e in particolare del presente Protocollo.