(Protocollo-art. 15)
 
                              Art. 15. 
 
 
      Offerta e utilizzazione delle infrastrutture di trasporto 
 
    1. Le Parti contraenti si impegnano  a  registrare  e  aggiornare
periodicamente, seguendo  uno  schema  unitario,  lo  stato  attuale,
l'evoluzione   e   lo   sfruttamento    ovvero    il    miglioramento
dell'infrastruttura e dei sistemi di  trasporto  ad  alta  capacita',
nonche' la riduzione dell'impatto ambientale in un apposito documento
di riferimento. 
    2.  Sulla  base  di  tale  documento  di  riferimento  le   Parti
contraenti verificano in quale misura i vari provvedimenti  attuativi
contribuiscano  al  raggiungimento  e  all'ulteriore  sviluppo  degli
obiettivi della Convenzione delle Alpi e in particolare del  presente
Protocollo.