(Protocollo-art. 16)
 
                              Art. 16. 
 
 
      Obiettivi di qualita' ambientale, standard ed indicatori 
 
    1. Le Parti  contraenti  stabiliscono  e  adottano  obiettivi  di
qualita' ambientale tesi al raggiungimento della  sostenibilita'  dei
trasporti. 
    2. Le Parti contraenti convengono sulla necessita' di disporre di
standard  ed  indicatori  adeguati  alle  condizioni  specifiche  del
territorio alpino. 
    3. L'applicazione di  tali  standard  e  di  tali  indicatori  e'
finalizzata a quantificare l'evoluzione dell'impatto sull'ambiente  e
sulla salute provocato dai trasporti.