Art. 2 Albo regionale delle banche 1. Presso l'assessorato regionale dell'economia, Dipartimento delle finanze e del credito, e' istituito un albo nel quale sono iscritte le banche aventi sede legale nella Regione, che dovra' contenere, per ogni singola banca, le seguenti indicazioni: a) la denominazione; b) la forma giuridica assunta, la data di autorizzazione all'attivita' bancaria e gli estremi della relativa pubblicazione ai sensi delle vigenti disposizioni; c) la sede centrale e quella degli sportelli. 2. Ad ogni variazione intervenuta le banche iscritte sono tenute a trasmettere apposita comunicazione. 3. L'iscrizione nell'albo regionale e' comunicata alla Banca d'Italia.