Art. 2 
 
 
                     Albo regionale delle banche 
 
  1. Presso l'assessorato regionale dell'economia, Dipartimento delle
finanze e del credito, e' istituito un albo nel quale  sono  iscritte
le banche aventi sede legale nella Regione, che dovra' contenere, per
ogni singola banca, le seguenti indicazioni: 
    a) la denominazione; 
    b)  la  forma  giuridica  assunta,  la  data  di   autorizzazione
all'attivita' bancaria e gli estremi della relativa pubblicazione  ai
sensi delle vigenti disposizioni; 
    c) la sede centrale e quella degli sportelli. 
  2. Ad ogni variazione intervenuta le banche iscritte sono tenute  a
trasmettere apposita comunicazione. 
  3.  L'iscrizione  nell'albo  regionale  e'  comunicata  alla  Banca
d'Italia.