Art. 3 
 
 
                 Osservatorio regionale sul credito 
 
  1. La Regione riceve dalla Banca d'Italia i dati necessari  per  le
finalita' dell'Osservatorio regionale, secondo  quanto  previsto  dal
comma 2. 
  2.   La   Banca   d'Italia   fornisce   all'assessorato   regionale
dell'economia i dati concernenti l'operativita' delle  banche  aventi
sede legale in Sicilia, aggregati per tipologia di banca, e quella di
tutti gli sportelli bancari  presenti  in  Sicilia;  i  dati  forniti
garantiscono il flusso informativo che la Regione ha  acquisito  sino
all'entrata  in  vigore  del  presente  decreto.  Il  contenuto,   le
modalita' e i termini di trasmissione dei dati sono definiti mediante
accordo   tra   la   Banca   d'Italia   e   l'assessorato   regionale
dell'economia. In ogni caso i dati di  cui  al  presente  comma  sono
forniti entro  i  limiti  previsti  dall'ordinamento  in  materia  di
segreto d'ufficio e di segreto relativo alle informazioni statistiche
riservate raccolte dal SEBC.