Art. 4 
 
 
                    Collaborazione istituzionale 
 
  1.  L'assessorato  regionale  dell'economia,   Dipartimento   delle
finanze  e  del   credito,   e   la   Banca   d'Italia   collaborano,
nell'esercizio delle rispettive competenze sulle banche  a  carattere
regionale, ferma restando la titolarita' dei poteri attribuiti  dalla
vigente legislazione bancaria.