Art. 6 
 
 
     Poteri della Banca d'Italia e rinvio a disposizioni statali 
 
  1.  Restano  di  competenza  esclusiva  della  Banca  d'Italia   le
valutazioni e le attivita' di  vigilanza  anche  nei  riguardi  delle
banche a carattere regionale. 
  2. Per quanto non previsto nelle presenti disposizioni o  con  esse
non in contrasto, si applicano nella Regione le disposizioni  statali
in materia di disciplina dell'attivita' bancaria  e  sono  competenti
gli organi previsti da dette disposizioni.