Art. 6 Poteri della Banca d'Italia e rinvio a disposizioni statali 1. Restano di competenza esclusiva della Banca d'Italia le valutazioni e le attivita' di vigilanza anche nei riguardi delle banche a carattere regionale. 2. Per quanto non previsto nelle presenti disposizioni o con esse non in contrasto, si applicano nella Regione le disposizioni statali in materia di disciplina dell'attivita' bancaria e sono competenti gli organi previsti da dette disposizioni.