Art. 7 
 
 
                          Entrata in vigore 
 
  1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' abrogato
il decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1952,  n.  1133,
ad eccezione dell'articolo  8,  che  sara'  abrogato  a  seguito  del
perfezionamento dell'accordo tra la Banca  d'Italia  e  l'assessorato
regionale dell'economia previsto dall'articolo 3, comma 2. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 29 ottobre 2012 
 
                             NAPOLITANO 
 
 
                                Monti, Presidente del  Consiglio  dei
                                Ministri 
 
                                Gnudi,  Ministro   per   gli   affari
                                regionali, il turismo e lo sport 
 
                                Grilli,  Ministro   dell'economia   e
                                delle finanze 
 
Visto, il Guardasigilli: Severino 
 
 
          Note all'art. 7: 
              Il citato decreto del Presidente  della  Repubblica  n.
          1133 del  1992  viene  abrogato  dal  presente  decreto  ad
          eccezione dell'articolo 8, che di seguito si riporta: 
                «Art. 8. Gli istituti e le aziende di credito di  cui
          all'art.  2,  lettera  a),  sono   tenuti   a   trasmettere
          all'Assessorato delle finanze con le modalita' ed i  limiti
          indicati nel presente articolo, le situazioni periodiche, i
          bilanci e gli altri dati concernenti la propria attivita'. 
              Gli istituti e le aziende di credito  che  non  operino
          esclusivamente nella Regione ma che abbiano in essa sedi  o
          filiali sono tenuti  a  trasmettere  all'Assessorato  delle
          finanze, negli stessi modi e limiti indicati, le situazioni
          periodiche e gli altri dati concernenti  l'attivita'  delle
          sedi e filiali siciliane. 
              Le situazioni periodiche, i bilanci e  i  dati  debbono
          essere elaborati in cifre complessive,  con  esclusione  di
          ogni riferimento a singoli nominativi e non possono  essere
          diversi dai documenti periodicamente  prodotti  alla  Banca
          d'Italia, a norma delle disposizioni da essa emanate. 
              Tutte le notizie, le informazioni e i dati in  possesso
          dell'Assessorato  delle  finanze,  circa  gli  istituti  ed
          aziende di credito operanti in Sicilia, sono  tutelati  dal
          segreto di ufficio,  anche  nei  riguardi  delle  pubbliche
          Amministrazioni.».