Art. 7 Entrata in vigore 1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1952, n. 1133, ad eccezione dell'articolo 8, che sara' abrogato a seguito del perfezionamento dell'accordo tra la Banca d'Italia e l'assessorato regionale dell'economia previsto dall'articolo 3, comma 2. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 29 ottobre 2012 NAPOLITANO Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri Gnudi, Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport Grilli, Ministro dell'economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Severino
Note all'art. 7: Il citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1133 del 1992 viene abrogato dal presente decreto ad eccezione dell'articolo 8, che di seguito si riporta: «Art. 8. Gli istituti e le aziende di credito di cui all'art. 2, lettera a), sono tenuti a trasmettere all'Assessorato delle finanze con le modalita' ed i limiti indicati nel presente articolo, le situazioni periodiche, i bilanci e gli altri dati concernenti la propria attivita'. Gli istituti e le aziende di credito che non operino esclusivamente nella Regione ma che abbiano in essa sedi o filiali sono tenuti a trasmettere all'Assessorato delle finanze, negli stessi modi e limiti indicati, le situazioni periodiche e gli altri dati concernenti l'attivita' delle sedi e filiali siciliane. Le situazioni periodiche, i bilanci e i dati debbono essere elaborati in cifre complessive, con esclusione di ogni riferimento a singoli nominativi e non possono essere diversi dai documenti periodicamente prodotti alla Banca d'Italia, a norma delle disposizioni da essa emanate. Tutte le notizie, le informazioni e i dati in possesso dell'Assessorato delle finanze, circa gli istituti ed aziende di credito operanti in Sicilia, sono tutelati dal segreto di ufficio, anche nei riguardi delle pubbliche Amministrazioni.».