Art. 3 
 
 
                        Copertura finanziaria 
 
  1. Agli oneri  derivanti  dalle  spese  di  missione  di  cui  agli
articoli 3, 6, 11 e 15 dell'Accordo di cui all'articolo  1,  valutati
in euro 22.900 per ciascuno degli anni 2012 e 2013 e in euro 26.320 a
decorrere dall'anno  2014,  e  dalle  rimanenti  spese  di  cui  agli
articoli 3, 6 e  7  del  medesimo  Accordo  pari  a  euro  340.300  a
decorrere  dall'anno  2012,  si  provvede   mediante   corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo  speciale  di  parte  corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014,  nell'ambito  del
programma «Fondi di riserva e  speciali»  della  missione  «Fondi  da
ripartire» dello stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze per l'anno 2012, allo  scopo  parzialmente  utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. 
  2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12,  della  legge  31  dicembre
2009, n. 196, per le spese di missione di cui ai citati  articoli  3,
6, 11 e 15 dell'Accordo di cui  all'articolo  1,  il  Ministro  degli
affari esteri, il Ministro per i beni e le attivita' culturali  e  il
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca provvedono
al monitoraggio  dei  relativi  oneri  e  riferiscono  in  merito  al
Ministro dell'economia e delle finanze. Nel  caso  si  verifichino  o
siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni
di cui al comma 1 del presente articolo, il Ministro dell'economia  e
delle finanze, sentito  il  Ministro  competente,  provvede  mediante
riduzione, nella misura necessaria  alla  copertura  finanziaria  del
maggior  onere  risultante  dall'attivita'  di  monitoraggio,   delle
dotazioni finanziarie di parte corrente aventi  la  natura  di  spese
rimodulabili ai sensi dell'articolo 21, comma 5,  lettera  b),  della
legge 31 dicembre 2009, n. 196,  destinate  alle  spese  di  missione
nell'ambito del pertinente programma  di  spesa  e,  comunque,  della
relativa   missione   del   Ministero   interessato.    Si    intende
corrispondentemente ridotto, per il medesimo anno,  di  un  ammontare
pari all'importo dello scostamento, il limite di cui all'articolo  6,
comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.  78,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30  luglio  2010,  n.  122,  e  successive
modificazioni. 
  3. Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  riferisce  senza
ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli
scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 2. 
  4. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.